Cassazione Penale, Sentenza n. 39121/2024 del 24/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello promossa avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara (12/09/2023). L'unico motivo lamenta la errata applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, 156, 161 e 164 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'inammissibilità: la difesa sostiene che, al momento della sentenza, l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari (revocati solo il 6/10/2023) e quindi le notificazioni dovevano essere eseguite nel luogo di detenzione o, in alternativa, doveva essere prodotta contestualmente all'appello la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dagli artt. richiamati; l'assenza di tale dichiarazione rendeva l'appello valido o, in subordine, la mancata considerazione del contesto sarebbe illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara manifestamente infondato il motivo e inammissibile il ricorso. Dal controllo degli atti risultava che, al momento del deposito dell'appello (21/11/2023), l'imputato non era più sottoposto agli arresti domiciliari (misura revocata con esecuzione dell'ordinanza il 7/10/2023) e che non era stata allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità richiede che tale dichiarazione sia prodotta contestualmente all'atto di impugnazione e non sia integrabile successivamente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rimane quindi confermata la condanna di merito (Tribunale di Ferrara: anni 2, mesi 10 di reclusione e euro 800 di multa, per il reato continuato ex artt. 81, 624-bis e 648 c.p.).
Norme richiamate
comma 1-ter, comma 1-quater
L'art. 581 (con i commi introdotti) impone che, al momento della presentazione dell'appello, l'imputato produca la dichiarazione o elezione di domicilio; tale adempimento è inderogabile e la sua omissione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di integrazione ex post.
Norma sulle modalità di notificazione negli istituti di detenzione: la difesa invocava l'applicabilità delle norme sulle notificazioni al luogo di detenzione quando l'imputato è sottoposto a misura coercitiva.
Norma sulle notificazioni personali e domiciliari nello svolgimento del processo; la difesa richiamava la necessità di eseguire notificazioni nel luogo di detenzione ovvero di eleggere domicilio.
Disciplina delle notificazioni all'imputato irreperibile o detenuto; richiamata dalla difesa come fondamento per sostenere l'irregolarità delle notifiche in assenza di elezione di domicilio.
Consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende; utilizzato per irrogare la sanzione di euro 3.000 per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 81, 624-bis, 648 cod. pen.
Norme sostanziali in relazione al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado (delitto continuato e ricettazione/presunta ricettazione o altro reato già contestato): richiamate per contestare la sentenza di merito, la conferma della condanna resta operante a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023 (Pasquale Mauro)
Orientamento secondo il quale la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione; non è prevista una rimessione in termini per integrare ex post tale requisito formale, che è considerato essenziale per garantire impugnazioni consapevoli e la certezza delle notificazioni.
Massime di principio
- La dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581 cod. proc. pen. deve essere depositata contestualmente all'atto di appello: la sua omissione determina inammissibilità dell'impugnazione e non può essere integrata successivamente.
- Se al momento del deposito dell'appello l'imputato non è più sottoposto a misura detentiva, non opera la regola speciale delle notificazioni al luogo di detenzione; pertanto è obbligatorio allegare la dichiarazione/e elezione di domicilio per rendere valida l'impugnazione.
- Le regole sulle notificazioni (artt. 156, 161, 164 c.p.p.) continuano a valere per i casi di detenuti, ma la loro applicazione dipende dalla situazione effettiva del soggetto al momento del deposito dell'atto; prestare attenzione alle date di revoca delle misure coercitive.
- La giurisprudenza di legittimità privilegia la certezza procedurale e l'impugnazione "consapevole": requisiti formali introdotti dalla riforma (ad es. art. 581) sono sostanziali ai fini dell'ammissibilità e non sono facilmente sanabili.
- Il difetto formale che determina l'inammissibilità può comportare anche sanzioni economiche in cassazione (spese e somme a favore della Cassa delle Ammende) quando emergono profili di colpa nella condotta difensiva.
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