Cassazione Penale, Sentenza n. 17193/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo denunciando violazione di norme processuali: in particolare il mancato rispetto del combinato disposto degli artt. 523 c.p.p. e 23-bis della L. 18 dicembre 2020, n. 176. Perrone ha sostenuto che le conclusioni scritte del Procuratore Generale non sono state depositate e comunicate alla difesa entro il termine previsto (dieci giorni liberi antesignani dell'udienza), e che la Corte d'appello ha rifiutato il rinvio basandosi sull'erroneo presupposto che quelle conclusioni fossero state depositate entro il termine di cinque giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che le conclusioni del Procuratore Generale erano state depositate e comunicate tardivamente rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 23-bis L. n. 176/2020 (e non di cinque giorni, come erroneamente affermato dalla Corte territoriale). Tale tardiva comunicazione ha comportato una violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Poiché la difesa aveva tempestivamente eccepito la violazione e chiesto il rinvio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale contestata in primo grado: punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sull'assunzione di sostanze stupefacenti. La condanna di merito era fondata su questa disposizione, ma la Cassazione ha annullato la sentenza per vizio procedurale senza entrare nel merito sostanziale.
art. 23-bis L. 18 dicembre 2020, n. 176
deposito e comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale dieci giorni liberi prima dell'udienza
Prevede, nelle impugnazioni in fase di emergenza (discipline telematiche introdotte dalla legge), il termine di dieci giorni liberi antecedenti all'udienza per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale. La mancata osservanza di questo termine comporta una violazione del diritto di difesa e legittima la richiesta di rinvio o l'annullamento della decisione presa senza adeguata comunicazione.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme sulle impugnazioni e sulle modalità di deposito delle conclusioni; la Corte ha precisato che la corretta scadenza da applicare è quella prevista dall'art. 23-bis (dieci giorni) e non un termine ridotto a cinque giorni.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Tutela il diritto di difesa. La Cassazione ha ritenuto che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale abbia compromesso tale diritto, giustificando l'annullamento della sentenza d'appello impugnata.
Regola le nullità a regime intermedio e la necessità di eccezione tempestiva da parte della parte che si ritiene lesa. La giurisprudenza richiamata indica che, se le conclusioni sono trasmesse tardivamente ma comunque ricevute telematicamente, la difesa è onerata di eccepire tempestivamente la violazione ai fini della declaratoria di nullità o della richiesta di rinvio.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316-01)
Interpretazione consolidata secondo cui, nel giudizio cartolare d'appello celebrato con le modalità emergenziali, la tardiva trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale richiede una tempestiva eccezione della difesa; la mancata eccezione comporta che la difesa si consideri presente, mentre l'eccezione tempestiva può determinare la nullità intermedia e il necessario rinvio.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni celebrate con le modalità telematiche introdotte dalla L. n. 176/2020, le conclusioni del Procuratore Generale devono essere depositate e comunicate dieci giorni liberi prima dell'udienza: il mancato rispetto di questo termine può ledere il diritto di difesa.
- La difesa che riceve tardivamente le conclusioni è tenuta a eccepire tempestivamente la violazione (art. 182 c.p.p.); se lo fa, può ottenere il rinvio o, in caso di decisione già pronunciata, l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- La Corte d'appello deve applicare correttamente il termine previsto dalla normativa emergenziale (dieci giorni) e non riformulare arbitrariamente termini ridotti: errori materiali nella valutazione della tempestività delle comunicazioni possono determinare l'annullamento della sentenza.
- La tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale integra una lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 c.p.p. quando impedisce un'adeguata contro-deduzione della difesa; la tutela processuale può quindi essere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In giudizi telematici è importante conservare e provare le date di deposito e di ricezione delle comunicazioni telematiche: tali elementi sono decisivi per valutare la tempestività e la legittimità delle eventuali eccezioni difensive.
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