Cassazione Civile, Ordinanza n. 01241/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2011: uno emesso nei confronti della società per IRAP e IVA e tre emessi nei confronti dei soci per IRPEF, con imputazione per trasparenza dei maggiori redditi. L’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, l’esistenza di acquisti e vendite non contabilizzati e l’indebita deduzione di costi per carburante, ritenendo irregolari le schede carburante perché prive della firma del compilatore e dell’indicazione della quantità di carburante erogato o consumato. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ma il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello per omessa pronuncia su più riprese dell’atto impositivo e sugli avvisi relativi ai soci. In particolare, con il primo motivo si denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR si sarebbe pronunciata solo sulla questione delle schede carburante, senza esaminare le altre riprese, comprese quelle per omessa contabilizzazione di vendite e acquisti; con il secondo motivo si deduceva violazione degli artt. 274 e 112 c.p.c. per mancata decisione sulle cause riguardanti i soci, che sarebbero state riunite a quella relativa alla società; con il terzo motivo si invocava la violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. per asserito difetto di litisconsorzio necessario tra società e soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su una parte delle riprese fiscali oggetto di impugnazione e sulle posizioni personali dei soci, entrambe devolute al giudice di appello. Ha invece rigettato il terzo motivo, escludendo la violazione del litisconsorzio necessario perché dal fascicolo risultava che i giudizi della società e dei soci erano stati riuniti e che il contraddittorio era stato integrato anche nel giudizio di cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le questioni devolute; la sua violazione integra omessa pronuncia quando manchi una decisione su specifiche riprese o su singoli giudizi riuniti.
consente la riunione dei procedimenti; una volta riunite le cause, il giudice deve decidere su tutte le domande e posizioni ad esso devolute.
il litisconsorzio necessario va verificato in concreto; nella specie non risultava violato perché società e soci erano presenti nel processo, anche a seguito di integrazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per l’omessa pronuncia e per le asserite violazioni del contraddittorio e del litisconsorzio.
art. 4, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
richiamato come base della contestazione sulla regolarità delle schede carburante e sulla deducibilità dei costi relativi al carburante.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato solo per segnalare la dedotta definizione agevolata delle posizioni personali di alcuni soci, circostanza però non comprovata nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutte le riprese e su tutte le domande devolute con l’impugnazione; l’omessa decisione su anche solo una parte autonoma della pretesa fiscale integra vizio di omessa pronuncia.
- Quando più giudizi relativi a soggetti diversi sono stati riuniti, la decisione del giudice deve investire tutte le posizioni processuali riunite, non potendo limitarsi ad alcune di esse.
- Il litisconsorzio necessario va valutato in concreto: non vi è nullità per mancata partecipazione di una parte quando dal fascicolo risulta che il contraddittorio è stato integrato e che le parti interessate hanno avuto possibilità di difesa.
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile la censura che investe un’omessa pronuncia risultante dal confronto tra sentenza impugnata e atti processuali, quando sia necessario verificare quali riprese o cause siano state effettivamente esaminate dal giudice di merito.
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