Cassazione Civile, Ordinanza n. 23780/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia origina da un'espropriazione presso terzi promossa dall'agente della riscossione nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.; tale giudizio aveva portato a una sentenza d'appello successivamente impugnata per revocazione. La Corte d'appello aveva rigettato la revocazione. Nel ricorso per cassazione contro tale sentenza, il ricorrente deduceva: (1) che la sentenza oggetto di revocazione era stata poi cassata dalla Suprema Corte con rinvio al primo giudice per pretermissione di un litisconsorte necessario, con conseguente travolgimento del giudizio di revocazione; (2) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101 e 331 c.p.c., perché il giudizio di revocazione si sarebbe svolto senza la partecipazione del terzo pignorato, asserito litisconsorte necessario; (3) la violazione dell'art. 395 c.p.c. per mancato riconoscimento di un errore di fatto revocatorio relativo a un bonifico effettuato in favore dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse: la sentenza d'appello che costituiva il presupposto della revocazione era già stata annullata da precedente ordinanza di cassazione con rinvio, sicché la decisione sulla revocazione risultava travolta quale atto dipendente. Sono rimaste assorbite le censure di merito e di nullità processuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per le peculiarità della vicenda; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615, secondo comma, c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro l'espropriazione presso terzi
invocato come norma che regola il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della revocazione
richiamato per evidenziare che la precedente cassazione della sentenza d'appello aveva disposto il rinvio al giudice di primo grado
invocati per denunciare la nullità del giudizio di revocazione per omessa partecipazione del litisconsorte necessario
richiamato quale norma che disciplina la revocazione per errore di fatto
richiamato quanto alla trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il rinvio al parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la sentenza revocanda sia già stata annullata in cassazione.
- Quando la sentenza presupposta viene cassata, la decisione resa sulla revocazione della medesima sentenza resta travolta quale atto dipendente, con conseguente difetto di interesse a coltivare l'impugnazione contro di essa.
- La preesistenza di una pronuncia di cassazione sulla sentenza revocanda rende irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro la decisione sulla revocazione, le censure relative ai vizi della revocazione stessa, poiché non è più configurabile un'utilità pratica della decisione di legittimità.
- In sede di legittimità, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può limitarsi a dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato senza statuire sul merito delle doglianze.
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