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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio del lavoratore, avvenuto nel 1996, dai ruoli del Ministero della Difesa a quelli dell'INPS. In occasione del trasferimento egli esercitò l'opzione per mantenere la posizione assicurativa presso l'ente di provenienza, anziché trasferirla nel regime dell'ente di destinazione. Successivamente, il 12 maggio 2009, presentò una domanda di ricongiunzione dei contributi già versati presso il Fondo INPDAP al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ottenendo il trasferimento della contribuzione pregressa presso l'AGO. Dopo il pensionamento, rilevò che la contribuzione maturata dal 13 maggio 2009 al 31 ottobre 2010 era rimasta accreditata al Fondo INPDAP e presentò un'ulteriore domanda amministrativa il 17 ottobre 2011 per ottenerne il computo nella posizione assicurativa già trasferita. Il giudizio di merito aveva rigettato la domanda; nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione delle norme sulla mobilità del personale e sulla ricongiunzione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato preclusa la successiva ricongiunzione per effetto dell'irrevocabilità dell'opzione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la domanda del 17 ottobre 2011, se interpretata come nuova domanda di ricongiunzione, sarebbe stata giudicata in modo non corrispondente alla domanda effettivamente proposta, che il ricorrente assumeva essere invece diretta alla piena attuazione della precedente ricongiunzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura processuale perché i giudici di merito avevano comunque esaminato la domanda nel senso prospettato dal ricorrente, cioè come richiesta di completamento della ricongiunzione già disposta, escludendone però la fondatezza. Nel merito ha affermato che, una volta esercitata l'opzione prevista per il personale transitato per mobilità, tale scelta è irrevocabile; di conseguenza non può operare una successiva ricongiunzione idonea a spostare nella posizione assicurativa AGO anche la contribuzione maturata dopo l'opzione, se riferita alle medesime gestioni coinvolte dal trasferimento. La Corte ha inoltre chiarito che la disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi non può essere utilizzata in modo da neutralizzare l'irrevocabilità dell'opzione prevista dalla normativa speciale sulla mobilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o difformità tra domanda e pronuncia; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 1, comma 1, l. n. 29/1979

    prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi in qualsiasi tempo

  • art. 6, comma 3, l. n. 29/1979

    richiamato per sostenere la ricongiunzione di ulteriori periodi assicurativi, ma interpretato in modo non idoneo a superare il regime speciale di irrevocabilità

  • art. 6, commi 1 e 2, l. n. 554/1988

    disciplina l'iscrizione del personale trasferito al regime dell'amministrazione di destinazione e la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente di provenienza

  • art. 7 d.P.R. n. 104/1993

    la domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente

    l'opzione esercitata dal dipendente nel processo di mobilità è irrevocabile e preclude un successivo mutamento della scelta

  • art. 5, comma 3, l. n. 29/1979

    richiamato come coerente con la generale irrevocabilità della ricongiunzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel regime della mobilità del personale pubblico, l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente di provenienza, se esercitata nei modi e termini di legge, è irrevocabile e non può essere successivamente neutralizzata da una domanda di ricongiunzione riferita alle medesime posizioni previdenziali coinvolte dal trasferimento.
  • La disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi non può essere applicata in modo da svuotare di contenuto la regola speciale dell'irrevocabilità dell'opzione prevista dalla normativa sulla mobilità.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito decide sulla domanda così come sostanzialmente prospettata, anche qualora ne escluda la fondatezza per ragioni di diritto diverse da quelle attese dalla parte.
  • Quando una questione di diritto è nuova e complessa, la Corte può compensare le spese pur rigettando il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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