Cassazione Penale, Ordinanza n. 07831/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione della facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità, richiamando l'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, con applicazione della pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva l'eccessività della pena e la sua non proporzionalità rispetto ai fatti di causa, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione dell'entità del trattamento sanzionatorio concordato. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non attiene ai soli motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma investe profili di merito sulla misura della pena, non deducibili in cassazione in questo rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base della contestazione in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Ulteriore disposizione richiamata per la contestazione in materia di stupefacenti, insieme al comma 1.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata; non consente censure sull'entità o sulla proporzionalità della pena concordata.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ambiti è inammissibile.
- Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza di applicazione della pena concordata, la mera doglianza sull'eccessività o sulla sproporzione della pena, poiché si tratta di profili attinenti al merito dell'accordo sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il massimo ordinario previsto.
- La verifica della Corte, nel rito del patteggiamento, resta circoscritta ai soli vizi tipizzati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
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