Cassazione Penale, Sentenza n. 22583/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per effetto della dichiarazione di rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente il 9.3.2023. Conseguentemente la Corte non si è pronunciata nel merito dei vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (ammenda) di Euro 500 a favore della Cassa delle Ammende, misura ridotta in considerazione dei tempi della rinuncia
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello in relazione a tre profili: 1) presunto vizio di motivazione sulla responsabilità del ricorrente rispetto al capo 1; 2) presunto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis comma 4 c.p.; 3) presunto vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il processo origina da una sentenza di GUP con rito abbreviato che aveva condannato il ricorrente (alcune aggravanti escluse e recidiva esclusa), poi parzialmente ridotta in appello
Norme richiamate
Invocato insieme all'art. 591 c.1 lett. d) per fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia all'impugnazione
art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è stata rinunciata; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso
Stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria (ammenda) in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che la norma non distingua le cause dell'inammissibilità e ha inflitto l'ammenda nella misura di Euro 500, attenuandola per i tempi della rinuncia
Norma richiamata in relazione all'aggravante contestata; sebbene la sussistenza dell'aggravante fosse oggetto di contestazione, la Corte non si è pronunciata sul merito per via della rinuncia, pur ritenendo in precedenza la motivazione combinata delle decisioni di merito adeguata a giustificarne l'esame
Richiamato per spiegare la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale secondo quanto previsto dalla norma (procedura straordinaria/disciplinare per la requisitoria scritta)
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, efficacemente comunicata e pervenuta alla cancelleria, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p.; in tal caso la Corte non entra nel merito delle questioni dedotte.
- L'art. 616 c.p.p. impone l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la misura dell'ammenda può essere mitigata in relazione ai tempi e alle circostanze della rinuncia, ma l'obbligo di applicarla permane.
- La presenza di una 'doppia conforme' (motivazioni congruenti in primo e secondo grado) riduce la probabilità che la Cassazione possa accogliere i motivi di impugnazione per vizio di motivazione ove il punto sia già esaustivamente trattato nelle decisioni di merito.
- Se si intende rinunciare a un impugnazione, è opportuno valutare i tempi e le conseguenze economiche e processuali (spese e ammenda), nonché le eventuali ripercussioni sulla possibilità di proporre future impugnazioni o rimedi.
- In caso di rinuncia intervenuta prima della pronuncia, le questioni di diritto e di fatto restano definite dalle sentenze di merito; la Cassazione, salvo profili di rilevanza pubblicistica o di ordine dell'ufficio, non procede ad esame sostanziale.
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