Cassazione Penale, Ordinanza n. 31973/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nella parte in cui aveva confermato la condanna per il reato contestato, con pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna a mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di porto o detenzione di oggetti atti ad offendere. Il ricorrente riproponeva questioni già affrontate nei gradi di merito, contestando in sostanza la valutazione delle prove e chiedendo: il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la concessione delle circostanze attenuanti generiche; il riconoscimento dei benefici di legge. La Corte rileva che le doglianze non si confrontano con le motivazioni dei giudici di merito, i quali avevano valorizzato il rinvenimento degli oggetti atti ad offendere nella disponibilità dell'imputato dopo una richiesta di intervento per un denunciato tentativo di rapina, i precedenti penali, l'assenza di elementi positivi e l'allarme sociale derivante dalla condotta, nonché la mancanza di una plausibile giustificazione del comportamento.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al porto o alla detenzione di oggetti atti ad offendere.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile sulla base degli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di merito già esaminate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se la motivazione di merito evidenzia circostanze concrete incompatibili con una minima offensività, come il rinvenimento degli oggetti in un contesto allarmante e correlato a una denuncia di tentativo di rapina.
- Le censure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche devono misurarsi con la motivazione del giudice di merito; se questa valorizza precedenti penali e assenza di elementi positivi, la doglianza meramente assertiva è inidonea.
- La richiesta di benefici di legge richiede una critica puntuale alla prognosi negativa formulata dal giudice di merito: in difetto, la censura è apodittica e non supera il vaglio di legittimità.
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