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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34874/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 3 febbraio 2026 della Corte di appello di Perugia, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. dopo la rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, concordato dalle parti e accolto dalla Corte. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la mancanza di una motivazione congrua sull’affermazione di responsabilità e, con il secondo, l’omessa motivazione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e sulla configurabilità del reato di cui all’art. 712 c.p. La decisione non specifica la pena concordata né ulteriori dettagli fattuali sul bene o sulla condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che la sentenza resa in concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile secondo le regole ordinarie, non essendo applicabili i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tuttavia, la rinuncia ai motivi produce preclusione e giudicato sui punti rinunciati. Nel caso concreto, la ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi, salvo quello sul trattamento sanzionatorio, che era stato concordato e accolto in appello: le censure sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto riguardavano quindi questioni precluse. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione deliberata il 15 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.

    La sentenza pronunciata in concordato in appello non è soggetta a limiti speciali d’impugnazione, ma il ricorso resta precluso sui capi o punti investiti dalla rinuncia ai motivi; per le questioni non rinunciate valgono i limiti ordinari del ricorso per cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.

    I limiti d’impugnazione previsti per la sentenza di patteggiamento non si estendono per analogia alla sentenza resa in concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.

    Per i punti non preclusi dalla rinuncia, il ricorso contro la sentenza di concordato in appello è proponibile secondo i limiti generali stabiliti per il ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L’unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilità possa essere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

    La disposizione disciplina la modalità de plano della declaratoria d’inammissibilità, senza introdurre limiti o modificare i presupposti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia

    Nel concordato in appello, l’obbligo motivazionale del giudice è delimitato dall’effetto devolutivo: dopo la rinuncia ai motivi, la cognizione è circoscritta a quelli rimasti, e non sussiste l’obbligo di motivare sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione ai punti rinunciati.

  • art. 712 c.p.

    Con specifico riguardo al secondo motivo d’impugnazione, che sembra contestare la qualificazione giuridica del fatto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale»

    La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è preclusa quando riguarda un punto concordato e rinunciato in appello; resta salva l’eccezione relativa all’irrogazione di una pena illegale. La sentenza menziona l’art. 712 c.p. come reato cui si riferiva la doglianza, senza svolgerne un’autonoma interpretazione sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; se sono ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • I limiti speciali d’impugnazione previsti per la sentenza di patteggiamento non sono estensibili per analogia alla sentenza pronunciata in concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; per quest’ultima valgono le regole ordinarie d’impugnazione.
  • La rinuncia a uno o più motivi di appello determina la preclusione e la formazione del giudicato sui corrispondenti capi o punti, impedendo di riproporre in cassazione censure relative alle questioni rinunciate.
  • Quando il concordato in appello riguarda la qualificazione giuridica del fatto, l’accordo e la rinuncia ai motivi precludono la riproposizione in cassazione di doglianze sulla qualificazione, anche se attengono a questioni rilevabili d’ufficio; resta salva l’eccezione della pena illegale.
  • Nel giudizio conseguente a concordato in appello, l’obbligo di motivazione del giudice è commisurato all’effetto devolutivo e riguarda i soli motivi non rinunciati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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