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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10877/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello la corte territoriale, preso atto della rinuncia ai motivi di appello, aveva accolto la proposta di pena concordata in relazione ai reati contestati all'imputato. Contro tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la pretesa illegittima mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva una questione già ricompresa nell'accordo di concordato in appello e, quindi, rinunciata; pertanto il motivo era non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può riproporre questioni oggetto di rinuncia, comprese quelle relative a circostanze aggravanti considerate nel calcolo concordato della pena, salvo l'ipotesi di pena illegale, non ricorrente nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello l'accordo delle parti delimita l'oggetto del controllo di legittimità ai soli motivi non rinunciati; le questioni coperte dalla rinuncia non sono deducibili in cassazione, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 61, n. 7, c.p.

    L'aggravante invocata nel ricorso era stata già considerata nel concordato sulla pena; per questo la relativa doglianza è stata ritenuta non sindacabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Riferimento normativo al concordato in appello, quale base del limite alla proponibilità dei motivi in cassazione.

  • art. 61, n. 7) cod. pen.

    Norma richiamata come base dell'aggravante contestata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure relative a motivi di appello espressamente rinunciati.
  • L'accordo sul trattamento sanzionatorio, quando include la valutazione di una circostanza aggravante, comporta rinuncia alla sua successiva sindacabilità in sede di legittimità.
  • L'unico spazio residuo per il controllo di cassazione dopo il concordato in appello è quello delle censure non coperte da rinuncia, ivi compresa l'eventuale denuncia di pena illegale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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