Cassazione Penale, Sentenza n. 20498/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bonanno Orazio aveva chiesto la sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione ai sensi dell'art. 30, lett. b) della legge 16.12.1999, n. 479, con riferimento a sentenze divenute irrevocabili (Corte d'Assise d'appello di Messina del 30.6.2001, resa irrevocabile il 24.6.2002, e altra sentenza del 21.3.1997, resa irrevocabile il 12.6.1998). In aggiunta aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra le due condanne e aveva eccepito profili relativi all'accesso al rito abbreviato e alla successione delle leggi nel tempo (richiamando norme come l'art. 442 cod. proc. pen. e modifiche intervenute con d.l. 341/2000 conv. legge 4/2001). Il Tribunale di Napoli rigettò l'istanza principale di sostituzione della pena ritenendo che il caso non fosse assimilabile alla giurisprudenza della Corte EDU e che la richiesta di rito abbreviato non fosse stata proposta nei motivi di appello; non valutò invece la specifica richiesta di riconoscimento della continuazione tra le sentenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della continuazione, rinviando il relativo esame al Tribunale di Napoli. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la richiesta di sostituzione dell'ergastolo con 30 anni era già stata rigettata dalla Corte d'Appello di Messina (20.6.2012) e la decisione era divenuta irrevocabile (con declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione del 16.7.2013), per cui quella parte della domanda non poteva essere riesaminata in cassazione.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina le istanze del condannato relative all'esecuzione: la Corte ha ritenuto che dovesse essere esaminata la specifica domanda formulata ai sensi di tale articolo (omessa dal Tribunale di Napoli), motivo dell'annullamento parziale e del rinvio
art. 30, lett. b) legge 16.12.1999 n. 479
Norma invocata per chiedere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta; la Corte ha rilevato che la domanda relativa a tale rideterminazione era già stata esaminata e rigettata in sede di appello, con decisione divenuta irrevocabile, rendendo inammissibile il ricorso su quel punto
art. 442 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al rito abbreviato e alla successione delle leggi: la controversia verteva anche sul momento in cui era stata richiesta la riduzione (prima o dopo modifiche normative) e sulla conseguente applicabilità della disciplina allora vigente
art. 2 c.p.
Citato dalla difesa in rapporto alla valutazione della legge penale nel tempo; la Corte ha ritenuto irrilevante, per la parte dichiarata inammissibile, poiché la questione era già pacificamente decisa in appello
art. 7, comma 2 d.l. 341/2000 conv. nella legge 4/2001
Richiami normativi relativi alla disciplina del rito abbreviato e alle modifiche intervenute: la decisione del Tribunale di Napoli aveva ritenuto che la richiesta di abbreviazione non risultasse proposta nei motivi di appello
Giurisprudenza citata: Corte Costituzionale n. 210/2013 e Corte EDU
Gli orientamenti della Corte Cost. e della Corte EDU sono stati richiamati dalla difesa per sostenere l'equiparabilità della vicenda al caso che giustifica riduzioni; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la non corrispondenza fatta dal giudice dell'esecuzione, ad eccezione dell'omesso esame della continuazione
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare espressamente una specifica istanza formulata dal condannato (es. il riconoscimento della continuazione), la Corte di Cassazione può annullare l'atto limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo esame.
- Una domanda già esaminata e rigettata con decisione divenuta irrevocabile in sede di appello non può essere riequivalente riesaminata in cassazione mediante istanze esecutive: ciò può determinare l'inammissibilità della domanda su quel punto.
- Per ottenere la rideterminazione della pena sulla base di norme modificate nel tempo (es. richiesta di applicazione di riduzioni introdotte da nuove norme) è cruciale dimostrare il momento temporale della richiesta (se proposta prima o dopo la modifica normativa) e acquisire gli atti di appello che dimostrino la specifica istanza.
- La sussistenza della "situazione personale" analoga a quella esaminata dalla Corte EDU o dalla Corte Costituzionale va provata con documenti e motivazioni: il semplice richiamo alle pronunce esterne non è sufficiente senza comparazione fattuale.
- In procedimenti esecutivi, le questioni di diritto connesse alla successione delle leggi nel tempo e all'applicabilità di talune riduzioni richiedono una valutazione puntuale dei tempi processuali e delle istanze effettivamente proposte nelle fasi di merito.
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