Cassazione Penale, Ordinanza n. 00694/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito pronunciata dalla Corte di appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per falsità materiale/uso di atto falso in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. Il ricorso era articolato in un solo motivo, formalmente incentrato sulla dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p.; tuttavia, secondo la Corte, le deduzioni erano del tutto indeterminate e aspecifiche, sviluppate in modo astratto e senza alcun concreto aggancio alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La censura ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando è formulata in modo generico, astratto e privo di specifico confronto con la motivazione della decisione impugnata.
Norma incriminatrice richiamata per il delitto oggetto della condanna confermata in appello.
Norma richiamata quale base della contestazione penale, in relazione all'uso o alla spendita di atto falso.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono aspecifici o indeterminati e non si confrontano in modo concreto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non può risolversi in affermazioni astratte: occorre indicare specificamente quale causa di immediato proscioglimento sarebbe stata trascurata e perché ciò emergerebbe dagli atti o dalla motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e seguono ex lege le conseguenze economiche previste dal codice di rito, comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
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