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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32463/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società incaricata del servizio di depurazione comprensoriale nei confronti di un Comune per il pagamento di corrispettivi maturati tra il 2001 e il 31 marzo 2007. Il Comune ha proposto opposizione al decreto, sostenendo che in base a una convenzione del 2 maggio 2002 il Consorzio gestore del servizio idrico fosse tenuto a riversare o a rivalere l'ente per le somme dovute. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In appello il Comune ha chiesto, da un lato, di vedere riconosciuto il giudicato interno sull'esistenza della convenzione e sull'obbligo di rivalsa del Consorzio; dall'altro, ha dedotto la violazione del principio di non contestazione e delle norme sulla prova, assumendo che la convenzione fosse stata allegata e riprodotta negli atti e non contestata dalle controparti, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda di manleva/rivalsa per l'intero importo ingiunto. Parallelamente il Comune ha anche proposto revocazione contro la sentenza di appello, denunciando un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. per non avere la Corte d'appello considerato acquisito al processo il documento convenzionale o per averne travisato il contenuto. La Corte di merito, in sede di revocazione, ha ritenuto invece che l'eventuale mancata valutazione della produzione in appello non integrasse errore di percezione e che la valutazione del contenuto della convenzione attenesse semmai al giudizio, non all'errore revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza che aveva deciso sulla revocazione, perché le censure del Comune non colpivano un errore di fatto revocatorio ma miravano a rivalutare il merito della decisione. Quanto al ricorso contro la sentenza d'appello, la Corte ha escluso sia la formazione di un giudicato interno sull'obbligo di rivalsa, sia la violazione del principio di non contestazione e delle regole sulla prova: il Comune aveva ammesso di non avere prodotto in appello la convenzione, e la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto non dimostrato che l'obbligo di rivalsa coprisse l'intero importo preteso, anche perché gli estratti della convenzione riportati negli atti non bastavano a provare con certezza la portata integrale dell'obbligazione. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e la Regione Campania, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata invocata per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha però escluso che le doglianze integrassero un vizio processuale, qualificandole come censure di merito o comunque inammissibili.

  • art. 395 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede un vero errore di percezione; non è configurabile quando si contesti la valutazione del materiale documentale o la sua idoneità probatoria.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sulle parti non impugnate della sentenza di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per delimitare il devolutum in appello e sostenere che le questioni non censurate fossero coperte da giudicato interno.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta delimitazione dell'oggetto del giudizio di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte o disattenda prove legali, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 214 ss. c.p.c.

    richiamati a sostegno della prova della sottoscrizione e dell'efficacia della scrittura prodotta, ma la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per affermare la piena prova della scrittura privata riconosciuta; la Corte osserva tuttavia che il tema decisivo era l'idoneità probatoria del contenuto convenzionale ai fini dell'obbligo di rivalsa.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice dovesse applicare le norme di diritto ai fatti acquisiti; la Corte esclude che la decisione d'appello abbia violato tale precetto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia o pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte ritiene infondata/inammissibile la censura.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per chiedere la decisione nel merito dopo cassazione; non ne ricorrevano i presupposti.

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato in via analogica per la riunione dei ricorsi proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza che aveva deciso sulla revocazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in modo meramente percettivo; non è configurabile se la critica riguarda la valutazione del contenuto di un documento o la sua idoneità probatoria, che appartengono al giudizio di merito.
  • Ai fini del giudicato interno, la stabile cristallizzazione riguarda la minima unità costituita da fatto, norma ed effetto giuridico: non basta un passaggio motivazionale, occorre una vera statuizione su un punto autonomamente decisivo non censurato in appello.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; occorre allegare l'utilizzazione di prove non dedotte, fuori dei limiti legali, o il mancato rispetto del regime delle prove legali.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano dell'allegazione dei fatti, ma non esonera la parte dall'onere di dimostrare il contenuto e la portata effettiva del titolo negoziale quando da essi dipenda l'estensione dell'obbligo dedotto in giudizio.
  • Quando l'obbligo di rivalsa o manleva viene fatto derivare da una convenzione, il giudice può riconoscerlo solo nei limiti in cui il contenuto del titolo sia effettivamente provato e consenta di determinare con certezza l'estensione dell'obbligazione.
  • La mancata produzione in appello di un documento già prodotto in primo grado può impedire l'accertamento pieno della portata dell'obbligo fatto valere, senza che ciò integri di per sé un errore revocatorio del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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