Cassazione Penale, Ordinanza n. 10725/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto del reclamo contro il decreto di trattenimento della corrispondenza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di trattenimento della corrispondenza. Con il primo motivo lamentava la mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza, dell'oggetto del procedimento; la Corte rileva però che il decreto richiamava espressamente il "reclamo ex art. 18 ter O.P.", ritenendo quindi sufficiente l'indicazione dell'oggetto e osservando che l'interessato aveva comunque chiesto un nuovo decreto con riferimento all'ordinanza reclamata, istanza rigettata dal Tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la valutazione del merito operata dal Tribunale di sorveglianza e sosteneva che, poiché nella fase di cognizione un giudice si era già espresso favorevolmente sulla medesima missiva, dovesse prevalere quella decisione. La Corte ha ritenuto la censura una mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto e ha escluso l'applicabilità del principio di esecutività della decisione più favorevole, mancando l'identità della materia decisa, poiché le valutazioni del magistrato di sorveglianza e del giudice del procedimento in corso attengono a profili diversi (sicurezza e ordine dell'istituto, da un lato, esigenze investigative, dall'altro).
Norme richiamate
reclamo ex art. 18 ter O.P.
Nel procedimento di sorveglianza è sufficiente che il decreto di fissazione dell'udienza indichi l'oggetto del giudizio; non è necessario che espliciti anche le ragioni del procedimento, essendo onere dell'interessato o del difensore consultare gli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, ai fini del diritto di difesa, è sufficiente che l'avviso di fissazione dell'udienza contenga l'indicazione dell'oggetto del giudizio, purché essa sia tale da consentire al destinatario di comprendere la natura del procedimento e di approntare una difesa effettiva.
- L'omessa indicazione analitica delle ragioni del procedimento non integra di per sé una violazione di legge, quando l'oggetto sia comunque chiaramente desumibile dal decreto e l'interessato abbia la possibilità di accedere agli atti di cancelleria.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito degli elementi già apprezzati dal giudice di sorveglianza se non si deduce una specifica violazione di legge.
- Il principio dell'esecutività della decisione più favorevole opera solo se vi è identità della complessiva materia oggetto di decisione; non può quindi invocarsi tra provvedimenti emessi in contesti decisionali diversi e riferiti a parametri di valutazione non sovrapponibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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