Cassazione Civile, Ordinanza n. 23186/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dal lavoratore, del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli il 13 luglio 2018 e ritenuto dalla corte territoriale legittimo; la Corte d'appello di Bologna ha infatti rigettato l'appello principale del lavoratore e ha riformato solo la statuizione sulle spese, ponendole a suo carico. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza d'appello. Prima dell'adunanza in Cassazione, però, ha notificato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. La società controricorrente non ha aderito alla rinuncia, ma ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato. La sentenza impugnata è così passata in giudicato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata con procura speciale, è idonea a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il rinunciante può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Il collegio ha riservato la motivazione secondo la disciplina del procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel caso concreto la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche se la parte intimata non la accetta, purché sia regolarmente notificata e sottoscritta da difensore munito di procura speciale.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a coltivare il contrasto sull'impugnazione, salvo il diritto alla liquidazione delle spese.
- In caso di rinuncia al ricorso, la Corte può condannare il rinunciante alle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, anche con distrazione in favore del difensore antistatario, se richiesta.
- Il raddoppio del contributo unificato non consegue automaticamente all'estinzione del processo, ma va verificata la sussistenza dei relativi presupposti normativi.
Come è indicizzato
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