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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31510/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la prescrizione dedotta non era maturata prima della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 25 ottobre 2024 deducendo un unico motivo: l'intervenuta prescrizione del reato contestato, qualificato ai sensi dell'art. 341-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, tenuto conto della recidiva contestata e ammessa dallo stesso ricorrente, il termine prescrizionale doveva essere calcolato in anni nove; inoltre andava sommato un periodo di sospensione di 63 giorni dovuto a un rinvio richiesto dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017, con conseguente rinvio all'udienza del 25 maggio 2017 per adesione all'astensione dalle udienze. In tal modo la prescrizione sarebbe maturata il 16 dicembre 2024, quindi dopo la data della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È la fattispecie di reato per la quale è stato proposto il ricorso; la Corte ne considera il termine prescrizionale alla luce della recidiva contestata.

  • art. 81 c.p.

    non determinabile

  • art. 6 c.p.p.

    non determinabile

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando il termine massimo di estinzione del reato, correttamente calcolato tenendo conto degli aumenti derivanti dalla recidiva contestata e dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, risulta successivo alla data della sentenza impugnata.
  • Ai fini della verifica della prescrizione occorre computare anche i periodi di sospensione del corso del termine derivanti da rinvii richiesti dalla difesa o comunque riferibili a cause sospensive indicate nel provvedimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile perché fondato su una questione già smentita dal calcolo del termine prescrizionale, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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