Cassazione Penale, Sentenza n. 7575/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza collegiale che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Le censure erano: 1) vizio di motivazione per presunta mancata o illogica argomentazione sulla "attuale vitalità" dell'associazione mafiosa contestata; 2) vizio di motivazione circa l'adesione specifica di Antonio e Luigi CUTANO all'associazione; 3) illegittimità per mancata autonoma valutazione e mancato confronto con le difese specifiche nella posizione di Luigi CUTANO.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata e quella di primo grado avevano fatto riferimento a elementi concret i (intercettazioni, incendi, danneggiamenti, dichiarazioni di terzi) idonei a costituire compendio gravemente indiziario e che, nella fase cautelare, la descrizione sommaria del fatto non richiede la stessa precisione dell'imputazione in dibattimento. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che ammette di inferire la vitalità di articolazioni 'ndranghetistiche dalla continuità con cosche storiche anche senza esplicita esteriorizzazione della forza intimidatoria. I motivi aggiunti sono stati ritenuti anch'essi inammissibili. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, con invio alla cancelleria degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso poteva essere desunta anche dalla continuità e dal collegamento con una organizzazione 'storica' ("ndrangheta"), senza necessità di una manifesta esteriorizzazione della forza intimidatoria, quando sussista l'ereditarietà del capitale criminale e la riproduzione delle strutture organizzative sul territorio.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Richiamati come parametri delle censure in cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione del giudice, dichiarandoli inammissibili o manifestamente infondati.
art. 292, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che nella fase cautelare la descrizione sommaria del fatto richiesta dall'art. 292 serve a informare l'indagato sul tenore dell'incolpazione ma non richiede la precisione formale propria della formulazione dell'imputazione in dibattimento; è quindi sufficiente che i fatti siano indicati in modo da consentire la comprensione del nucleo dell'addebito.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Riferito nella censura sulla presunta mancata autonoma valutazione nella decisione di riesame; la Corte ha chiarito che il tribunale del riesame non è tenuto allo stesso livello di autonoma motivazione richiesto al giudice che emette la misura inaudita altera parte.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in cassazione: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per i ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili e con profili di colpa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti dalla norma in relazione alle condanne pecuniarie disposte.
Massime di principio
- Gli impugnanti devono dedurre in modo specifico e motivato le ragioni per le quali la decisione sarebbe illogica o contraddittoria: i rimandi generici alle memorie difensive non sono sufficienti e rendono il motivo di cassazione inammissibile.
- Nella fase cautelare la descrizione sommaria dell'addebito può essere meno formalizzata rispetto al capo di imputazione in dibattimento; è sufficiente che il nucleo fattuale e le coordinate essenziali siano rese note all'indagato.
- Per i reati di tipo mafioso collegati a consorterie storiche (es. 'ndrangheta), la prova della "vitalità" dell'articolazione può derivare dalla continuità organizzativa e dal legame con la struttura storica, senza che sia sempre necessaria una manifesta esteriorizzazione della forza intimidatoria.
- Il tribunale del riesame può confermare una misura anche per argomentazioni diverse da quelle del primo giudice e non è soggetto all'obbligo di compiere la stessa autonoma valutazione richiesta al giudice che decide inaudita altera parte.
- I motivi aggiunti sono inammissibili se fondati su ragioni già ritenute inammissibili nell'atto principale; gli appellanti devono valutare il rischio di condanna alle spese e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati.
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