Cassazione Penale, Sentenza n. 2580/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il delitto di cui all'art. 640, comma 2, n. 2‑bis c.p. Contestazione principale: carenza di gravità indiziaria perché, sebbene fosse stata aperta una carta Postepay il giorno del fatto, non sarebbe stato accertato l'effettivo utilizzo della carta da parte della Auletta né il profitto conseguito; possibile uso da parte di altri componenti del nucleo familiare non approfondito; manca istruttoria sulla composizione familiare. Inoltre censura sulle esigenze cautelari: incensuratezza, lungo intervallo temporale (fatti di giugno 2020), mancata considerazione della pena prevedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e in fatto. Ha ritenuto che la valutazione del peso degli indizi spetti al giudice di merito e che il sindacato di legittimità sia limitato al controllo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse coerente e plausibile: gli elementi indizianti sono stati coordinati in un quadro interpretativo che giustifica la gravità indiziaria e la misura cautelare (rischio di reiterazione per non occasionalità del fatto e precedenti specifici della prevenuta, ammessi in sede di interrogatorio). La ricorrente non aveva contestato la non concedibilità della sospensione condizionale (art. 163 c.p.) nel giudizio di riesame. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2‑bis c.p.
Norma sostanziale che descrive il reato contestato (truffa aggravata). La Corte non discute la qualificazione del fatto, ma valuta la coerenza degli indizi rispetto alla responsabilità della ricorrente.
Disposizione procedurale che richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari personali. La Corte sottolinea che il suo sindacato è limitato al controllo della logica, completezza e adeguatezza della motivazione che accredita tali indizi.
Norma sulla sospensione condizionale della pena. I giudici di merito hanno ritenuto, e la ricorrente non ha contestato, la non concedibilità del beneficio; ciò ha influito sulla valutazione negativa della prognosi di non reiterazione.
Massime di principio
- La valutazione del peso e della combinazione degli indizi è rimessa al giudice di merito; in Cassazione la critica non può consistere in una semplice diversa rivalutazione degli stessi elementi ma deve mirare a dimostrare carenze logiche, incompletezza o illogicità della motivazione.
- Per contrastare una misura cautelare fondata su indizi, è necessario indicare con precisione quali argomentazioni del giudice siano illogiche, contraddittorie o mancanti (ad es. omissione di acquisizione di atti, vizio di prospettazione dei fatti), non limitandosi ad affermazioni generiche.
- L'assenza di prova diretta (es. utilizzo materiale di una carta) può non essere decisiva se esiste un contesto indiziario coerente che, coordinato, raggiunge la soglia della gravità indiziaria.
- Le esigenze cautelari (rischio di reiterazione) possono essere ritenute fondate sulla non occasionalità del fatto e sulla personalità dell'indagato (precedenti specifici, comportamenti ammessi in interrogatorio); chi chiede misura meno afflittiva deve documentare concretamente la mancanza di tali elementi o proporre adeguate misure alternative.
- Se il giudice di merito motiva sulla non concedibilità di benefici (es. sospensione condizionale), chi impugna dovrebbe contestare espressamente tale valutazione nei gradi precedenti, pena la sua valorizzazione nel giudizio successivo.
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