Cassazione Penale, Ordinanza n. 25211/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul mancato riconoscimento della continuazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p., sostenendo che i diversi episodi di truffa avrebbero dovuto essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza riproduceva sostanzialmente questioni già proposte in appello e già disattese, ed era comunque infondata perché la motivazione di merito aveva spiegato che non risultava un programma criminoso unitario, ma piuttosto più deliberazioni occasionali, sintomatiche di una mera proclività a delinquere; le pregresse decisioni di merito favorevoli su altri fatti di truffa, genericamente richiamate, non imponevano un diverso esito.
Norme richiamate
reato continuato; art. 81 cpv. cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario, idoneo a ricondurre i diversi fatti a una medesima iniziale rappresentazione; in mancanza, i plurimi episodi restano espressione di autonome deliberazioni occasioni e non beneficiano del trattamento sanzionatorio più favorevole.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione non può limitarsi a reiterare questioni già dedotte e puntualmente respinte in appello, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone un effettivo disegno criminoso unitario; la sola serialità, anche ravvicinata, di più condotte non basta se gli episodi risultano frutto di decisioni autonome e occasionali.
- La presenza di precedenti decisioni che abbiano riconosciuto la continuazione in relazione ad altri fatti non vincola automaticamente il giudice a riconoscerla anche nel caso concreto, ove la motivazione evidenzi l'assenza del necessario programma unitario.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può applicare la sanzione economica prevista a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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