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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29931/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione avverso un decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, ma aveva poi dichiarato irripetibili o compensate le spese del giudizio di opposizione, richiamando il principio di causalità e ritenendo che il Ministero della Giustizia non avesse dato causa al giudizio, anche per la mancata costituzione. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, sostenendo che il Ministero era parte necessaria del giudizio e titolare passivo del rapporto di debito, sicché la compensazione non poteva fondarsi sull’assunto che non avesse dato causa al procedimento; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. e seguenti, lamentando che, a fronte del parziale accoglimento dell’opposizione, le spese non potessero essere compensate in assenza dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha affermato che, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza delle condizioni tipizzate dalla norma e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che però devono essere specificamente indicate e non possono consistere nella mera mancata costituzione o mancata opposizione della parte pubblica. Poiché il Tribunale aveva compensato le spese soltanto per la mancata costituzione del Ministero, senza che ricorressero i presupposti richiesti, e poiché l’opponente era comunque risultato vittorioso nel giudizio di opposizione, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    È richiamato come norma regolatrice dell’opposizione al decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato; la parte pubblica è parte necessaria del giudizio e il relativo assetto non consente di fondare la disciplina delle spese su presupposti incongrui rispetto alla natura contenziosa del procedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo in presenza delle condizioni previste dalla norma; dopo l’intervento della Corte costituzionale, anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono comunque essere specificamente motivate.

  • art. 13 d.lgs. 132/2014

    È indicato come fonte della formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al caso.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    È richiamata per la modifica in sede di conversione della disciplina delle spese processuali.

  • art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69

    È richiamato in relazione a un precedente assetto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e ai limiti alla compensazione delle spese.

  • sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre quelle tipizzate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, la parte pubblica non può vedere compensate le spese solo perché non si è costituita o non ha resistito alla domanda, se l’istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
  • La compensazione delle spese processuali richiede sempre la presenza di presupposti normativi specifici e non può essere disposta in base a considerazioni generiche sulla struttura del procedimento o sulla contumacia della parte convenuta.
  • Le ragioni idonee a giustificare la compensazione devono essere esplicitate in modo puntuale dal giudice e non possono coincidere con la mera mancanza di opposizione della parte pubblica.
  • Quando l’opposizione al decreto di liquidazione viene accolta, anche solo in parte, la regola di soccombenza impone di riconsiderare la statuizione sulle spese secondo i criteri legali vigenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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