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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40157/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per nullita' della citazione a giudizio e della dichiarazione di assenza in presenza della sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, effettuata al momento dell'identificazione, senza che vi fosse prova di un effettivo rapporto professionale o di contatti che rendessero certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Denunciate violazioni degli artt. 420-bis, 604 co. 5-bis e 178 cod. proc. pen. per la celebrazione del processo in absentia senza le condizioni richieste; inoltre dedotta omessa motivazione sul punto probatorio relativo alla responsabilita' dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, specie se avvenuta all'atto dell'identificazione, non e' sufficiente per dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis; il giudice doveva accertare l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore o altri indici che dimostrassero la conoscenza del processo da parte dell'imputato. In mancanza delle verifiche e delle condizioni previste, la celebrazione del processo in assenza ha determinato la nullita' assoluta delle sentenze ai sensi dell'art. 604 c.p.p. comma 5-bis.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per dichiarare l'assenza dell'imputato; la Corte richiede che non basti la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, ma sia verificata l'effettiva instaurazione del rapporto e la conoscenza del procedimento

  • art. 162 comma 4-bis cod. proc. pen.

    Disciplina le differenze di tutela difensiva tra difensore di fiducia e difensore di ufficio; richiamata per spiegare l'evoluzione normativa che limita la mera formalita' dell'elezione di domicilio

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Prevede la nullita' assoluta della sentenza quando la celebrazione del processo in assenza incida sulla regolare instaurazione del contraddittorio; applicata per annullare le sentenze impugnate

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevedeva la sospensione del processo in casi di incertezza sulla presenza/consapevolezza dell'imputato; la Corte richiama l'obbligo di sospensione previsto in casi analoghi

  • art. 336 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato di minaccia a pubblico ufficiale, contestato in primo grado

  • art. 582 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato di lesioni personali, contestato in primo grado

  • Sezioni Unite n. 28912 del 28/11/2019

    Principio di diritto secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non e' presupposto idoneo per dichiarare l'assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto e la conoscenza del procedimento

  • Sez. U. n. 17179 del 27/02/2002

    Affermata equiparazione della nullita' della notificazione che incide sulla vocatio in iudicium all'omessa citazione dell'imputato, con conseguente nullita' assoluta

  • Giurisprudenza integrativa

    Sez. 4, n. 9009 del 03/03/2022; Sez. 5, n. 37158 del 01/07/2019 (Della Torre)

    Confermano la regola secondo cui la celebrazione del processo in assenza senza le condizioni richieste determina la nullita' assoluta e l'obbligo di restituzione degli atti al giudice di primo grado

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, specie se effettuata al momento dell'identificazione, non e' sufficiente per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri indici che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione
  • L'onere di verificare l'esistenza di elementi che giustifichino la dichiarazione di assenza grava sul giudice e non sulla difesa che eccepisce la nullita', pertanto non e' richiesta alla difesa la prova negativa di mancati contatti
  • Se il processo e' celebrato in assenza senza le condizioni di legge (art. 420-bis e con le garanzie connesse), si configura una nullita' assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 604 c.p.p. comma 5-bis, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio
  • Nei casi simili il giudice di merito deve acquisire elementi (es. documentazione di contatti, dichiarazioni del difensore, atti di notifica effettiva) ovvero disporre indagini o la sospensione del processo per chiarire la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
  • In fase difensiva e in sede di impugnazione e' fondamentale rilevare e documentare le modalita' di elezione di domicilio e l'eventuale assenza di contatti, ma la valutazione decisiva rimane comunque a carico del giudice

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