Cassazione Penale, Sentenza n. 37471/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono motivi diversi: 1) Battaglia censura la valutazione probatoria delle dichiarazioni di Sanseverino (che era insieme parte offesa e imputato per un reato connesso), sostenendo la necessità di riscontri ai sensi dell'art. 192, commi 3-4, cod. proc. pen., e lamenta motivazione apparente circa l'uso delle intercettazioni; 2) Bergamasco contesta la qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si tratti di tentata violenza privata e non estorsione) e mette in dubbio la pregnanza dei riscontri (anche la testimonianza della compagna della parte offesa); 3) Sanseverino impugna la condanna relativa al capo D) (estorsione ai danni di Martino) denunciando l'inattendibilità delle intercettazioni ambientali in carcere (ritenute depistaggio dagli altri imputati), rilevando contraddizioni fra valutazioni e denunciando inoltre illegittima reformatio in peius nella determinazione della pena base in appello
La decisione
La Cassazione ha deciso: 1) per SANSEVERINO ROCCO: annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena) e rinvia per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte d'Appello di Bari; resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato (quindi la condanna sostanziale non viene annullata); 2) per BERGAMASCO DINO: il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità); 3) per BATTAGLIA ARMANDO: il ricorso è rigettato e l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre la Corte condanna Bergamasco e Battaglia a rifondere le spese di assistenza e difesa sostenute in appello dalla parte civile SANSEVERINO, liquidate come da dispositivo. In sintesi: confermate le responsabilità penali; annullo parziale solo sulla determinazione della pena per Sanseverino con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale profilo
Norme richiamate
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Disciplina la necessità di riscontri per le dichiarazioni rese da persone imputate in reati connessi; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto sussistenti plurimi elementi di riscontro e ha inoltre richiamato la giurisprudenza che riconosce pieno valore probatorio alle dichiarazioni captate con intercettazioni regolarmente autorizzate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Norma sostanziale contestata per l'accusa di estorsione; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità e ha trattato le questioni di prova relative a tale fattispecie
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Rilevata nella censura di Bergamasco per una diversa qualificazione del fatto; la Corte d'appello aveva già motivato la qualificazione e la Cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo e generico
art. 56 cod. pen. (concorrente nei delitti)
Richiamato in relazione alla valutazione della continuazione e al cumulo sanzionatorio fra più reati; la Corte ha assistito alla correttezza della valutazione di merito tranne che per la reformatio in peius sul calcolo della pena base
art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha valutato tali censure e ha dichiarato alcuni motivi inammissibili o riproduttivi perché già vagliati dal giudice del merito
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme alla giurisprudenza di Sezioni Unite (Morales) sul divieto di reformatio in peius in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto violato tale principio con riferimento alla fissazione della pena base in appello e ha annullato la parte sanzionatoria per Sanseverino
art. 178, 546, 530, 125, 133, 62-bis cod. proc. pen. / cod. pen.
Richiamate in relazione a temi processuali e di determinazione della pena (esame delle prove, rinnovazione del giudizio, criteri di quantificazione della pena e della recidiva); la Corte ha applicato i principi in tema di valutazione della prova, limiti del controllo di legittimità e criteri di riforma penale in appello
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 22471/2015 - Sebbar; Sez. U, n. 40910/2005 - Morales; Sez. 2, n. 10193/2024 - Petrone)
Richiamati per principi: valore probatorio delle intercettazioni regolarmente autorizzate (Sebbar); divieto di reformatio in peius nell'appello con divieto di aumentare elementi della pena base (Morales); possibilità di valutazione frazionata del dichiarato testimoniale su episodi distinti (Petrone)
Massime di principio
- La testimonianza di un soggetto che è contemporaneamente parte offesa e imputato per un reato connesso va valutata con attenzione: può richiedere riscontri, ma non è automaticamente inammissibile o priva di valore; la valutazione spetta al giudice del merito e la Cassazione controlla solo la razionalità della motivazione
- Le intercettazioni e le conversazioni captate con regolare autorizzazione hanno pieno valore probatorio: richiedono attenta valutazione ma non sempre necessitano di ulteriori corroborazioni ex art. 192 c.3 cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione liberamente la valutazione di fatto del giudice di merito né sostituirsi a esso nella scelta delle fonti probatorie, salvo vizi logici, illogicità o travisamento del fatto
- Il divieto di reformatio in peius in appello coinvolge anche gli elementi autonomi della determinazione della pena (pena base): il giudice d'appello non può fissare la pena base in misura più gravosa rispetto a quella determinata in primo grado quando, in concreto, ha escluso aggravanti rilevanti
- Motivi di cassazione generici o meramente riproduttivi delle censure già esaminate dal giudice del merito sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario enunciare critiche specifiche e puntuali all'argomentazione di merito
- Nel valutare presunti depistaggi tra detenuti/intercettati, il giudice deve motivare sulla plausibilità dell'articolazione probatoria e sulla logica delle alternative; tali valutazioni restano, però, tipicamente di merito e resistono al sindacato di legittimità salvo illogicità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37443/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37444/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →