Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37471/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducono motivi diversi: 1) Battaglia censura la valutazione probatoria delle dichiarazioni di Sanseverino (che era insieme parte offesa e imputato per un reato connesso), sostenendo la necessità di riscontri ai sensi dell'art. 192, commi 3-4, cod. proc. pen., e lamenta motivazione apparente circa l'uso delle intercettazioni; 2) Bergamasco contesta la qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si tratti di tentata violenza privata e non estorsione) e mette in dubbio la pregnanza dei riscontri (anche la testimonianza della compagna della parte offesa); 3) Sanseverino impugna la condanna relativa al capo D) (estorsione ai danni di Martino) denunciando l'inattendibilità delle intercettazioni ambientali in carcere (ritenute depistaggio dagli altri imputati), rilevando contraddizioni fra valutazioni e denunciando inoltre illegittima reformatio in peius nella determinazione della pena base in appello

La decisione

La Cassazione ha deciso: 1) per SANSEVERINO ROCCO: annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena) e rinvia per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte d'Appello di Bari; resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato (quindi la condanna sostanziale non viene annullata); 2) per BERGAMASCO DINO: il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità); 3) per BATTAGLIA ARMANDO: il ricorso è rigettato e l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre la Corte condanna Bergamasco e Battaglia a rifondere le spese di assistenza e difesa sostenute in appello dalla parte civile SANSEVERINO, liquidate come da dispositivo. In sintesi: confermate le responsabilità penali; annullo parziale solo sulla determinazione della pena per Sanseverino con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale profilo

Norme richiamate

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la necessità di riscontri per le dichiarazioni rese da persone imputate in reati connessi; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto sussistenti plurimi elementi di riscontro e ha inoltre richiamato la giurisprudenza che riconosce pieno valore probatorio alle dichiarazioni captate con intercettazioni regolarmente autorizzate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Norma sostanziale contestata per l'accusa di estorsione; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità e ha trattato le questioni di prova relative a tale fattispecie

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    Rilevata nella censura di Bergamasco per una diversa qualificazione del fatto; la Corte d'appello aveva già motivato la qualificazione e la Cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo e generico

  • art. 56 cod. pen. (concorrente nei delitti)

    Richiamato in relazione alla valutazione della continuazione e al cumulo sanzionatorio fra più reati; la Corte ha assistito alla correttezza della valutazione di merito tranne che per la reformatio in peius sul calcolo della pena base

  • art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha valutato tali censure e ha dichiarato alcuni motivi inammissibili o riproduttivi perché già vagliati dal giudice del merito

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme alla giurisprudenza di Sezioni Unite (Morales) sul divieto di reformatio in peius in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto violato tale principio con riferimento alla fissazione della pena base in appello e ha annullato la parte sanzionatoria per Sanseverino

  • art. 178, 546, 530, 125, 133, 62-bis cod. proc. pen. / cod. pen.

    Richiamate in relazione a temi processuali e di determinazione della pena (esame delle prove, rinnovazione del giudizio, criteri di quantificazione della pena e della recidiva); la Corte ha applicato i principi in tema di valutazione della prova, limiti del controllo di legittimità e criteri di riforma penale in appello

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 22471/2015 - Sebbar; Sez. U, n. 40910/2005 - Morales; Sez. 2, n. 10193/2024 - Petrone)

    Richiamati per principi: valore probatorio delle intercettazioni regolarmente autorizzate (Sebbar); divieto di reformatio in peius nell'appello con divieto di aumentare elementi della pena base (Morales); possibilità di valutazione frazionata del dichiarato testimoniale su episodi distinti (Petrone)

Massime di principio

  • La testimonianza di un soggetto che è contemporaneamente parte offesa e imputato per un reato connesso va valutata con attenzione: può richiedere riscontri, ma non è automaticamente inammissibile o priva di valore; la valutazione spetta al giudice del merito e la Cassazione controlla solo la razionalità della motivazione
  • Le intercettazioni e le conversazioni captate con regolare autorizzazione hanno pieno valore probatorio: richiedono attenta valutazione ma non sempre necessitano di ulteriori corroborazioni ex art. 192 c.3 cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata
  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione liberamente la valutazione di fatto del giudice di merito né sostituirsi a esso nella scelta delle fonti probatorie, salvo vizi logici, illogicità o travisamento del fatto
  • Il divieto di reformatio in peius in appello coinvolge anche gli elementi autonomi della determinazione della pena (pena base): il giudice d'appello non può fissare la pena base in misura più gravosa rispetto a quella determinata in primo grado quando, in concreto, ha escluso aggravanti rilevanti
  • Motivi di cassazione generici o meramente riproduttivi delle censure già esaminate dal giudice del merito sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario enunciare critiche specifiche e puntuali all'argomentazione di merito
  • Nel valutare presunti depistaggi tra detenuti/intercettati, il giudice deve motivare sulla plausibilità dell'articolazione probatoria e sulla logica delle alternative; tali valutazioni restano, però, tipicamente di merito e resistono al sindacato di legittimità salvo illogicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.