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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione di trasferimento di azioni di una società alimentare e da una scrittura accessoria con cui la società acquirente si impegnava a sostituire o estinguere entro una certa data le fideiussioni rilasciate dall’alienante e dal suo amministratore a favore di banche, con penale di un milione di euro in caso di mancato adempimento. Poiché tale impegno non fu rispettato e le banche escuterò le garanzie, gli originari creditori agirono per ottenere l’accertamento dell’inadempimento, la condanna alla penale e il risarcimento del maggior danno; proposero inoltre azione revocatoria contro atti di disposizione compiuti dai debitori e dai garanti, tra cui un conferimento di immobili in una società immobiliare. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2332 c.c., sostenendo l’irrevocabilità/non revocabilità del conferimento societario dopo la riforma societaria; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. sul pregiudizio, contestando che la sostituzione di immobili con quote societarie potesse integrare un danno per il creditore; 3) violazione dell’art. 2901 c.c. sulla scientia fraudis/participatio fraudis, negando la possibilità di desumere la consapevolezza se non da rapporti parentali; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando l’erronea prova del maggior danno rispetto alla penale e l’erronea valutazione di documenti ritenuti probatori dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il conferimento di beni in società resta soggetto ad azione revocatoria anche dopo la riforma dell’art. 2332 c.c., perché la norma sulla nullità societaria non incide sulla revocabilità degli atti di disposizione né sul principio per cui l’effetto della revocatoria è solo l’inefficacia verso il creditore. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che ai fini dell’azione revocatoria è sufficiente che l’atto renda più difficile la soddisfazione del credito e che anche una variazione qualitativa del patrimonio, come il passaggio da immobili a partecipazioni societarie, sia idonea a integrare il pregiudizio. Il terzo motivo è stato respinto nella parte in cui pretendeva di limitare la prova presuntiva ai soli rapporti parentali, e dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione il giudizio di fatto sulla consapevolezza fraudolenta; la Corte ha precisato che le presunzioni possono fondarsi anche su rapporti societari. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché confondeva il riparto dell’onere probatorio con la valutazione delle prove e non censurava specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2332 c.c.

    La disciplina della nullità della società non rende incompatibile l’azione revocatoria del conferimento; la norma non disciplina i vizi della singola operazione di conferimento e non impedisce che l’atto sia dichiarato inefficace verso il creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c.

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria è ammissibile quando l’atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione del credito; è sufficiente anche una variazione qualitativa del patrimonio. La consapevolezza del pregiudizio può essere provata per presunzioni anche fondate su rapporti societari.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile se confonde la regola di riparto dell’onere della prova con la valutazione, riservata al giudice di merito, dell’idoneità degli elementi istruttori a dimostrare il maggior danno.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il conferimento di beni in società può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria anche dopo la riforma della disciplina della nullità delle società, poiché la revocatoria incide solo sull’efficacia dell’atto verso il creditore e non sulla validità della vicenda societaria.
  • Ai fini dell’art. 2901 c.c. non occorre una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore: è sufficiente che l’atto renda più incerta o difficile la realizzazione coattiva del credito, anche per effetto di una modifica qualitativa dei beni aggredibili.
  • La consapevolezza del pregiudizio al creditore può essere desunta mediante presunzioni semplici anche da rapporti societari o da altre relazioni significative tra i soggetti coinvolti, non essendo limitata ai soli rapporti parentali.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se investe realmente il riparto dell’onere probatorio; se invece contesta la valutazione delle prove o la loro attendibilità, si tratta di un diverso vizio che deve essere specificamente dedotto nei limiti del sindacato di legittimità.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio: occorre indicare con precisione gli elementi di fatto decisivi trascurati o mal valutati e spiegare perché la motivazione della sentenza impugnata sia giuridicamente o logicamente viziata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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