Cassazione Civile, Ordinanza n. 39804/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario relativo a un avviso di accertamento notificato ai soci di una società estinta. In precedenza la Commissione tributaria regionale aveva deciso la causa qualificando erroneamente la società come società in nome collettivo, con effetti sulla ricostruzione della responsabilità fiscale dei soci; gli ex soci avevano quindi chiesto la revocazione per errore di fatto. La CTR ha accolto la revocazione ritenendo pacifico che la società fosse una s.r.l. e non una s.n.c., ma ha affermato di non dover valutare gli ulteriori effetti della revocazione nel contenzioso complessivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato plurimi errores in procedendo, tra cui la partecipazione al giudizio di revocazione di un soggetto, Paolo Locicero, privo di valida procura, la mancanza di motivazione sulla decisività dell’errore revocatorio, la formazione del giudicato interno su alcune posizioni, l’insussistenza dell’errore di fatto e l’erroneo mancato esame del merito; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla revocazione per non avere il giudice deciso nel merito una volta accertato l’errore. I controricorrenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a loro volta il mancato esame del merito dopo l’accoglimento della revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo profilo del primo motivo di ricorso principale e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Ha ravvisato la nullità della sentenza resa nel giudizio di revocazione perché il processo si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari: uno dei soci successori della società estinta non risultava validamente parte del giudizio, in quanto la procura non era stata sottoscritta da lui. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio tra tutte le parti necessarie e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
La mancanza o nullità della procura deve essere sanata dal giudice mediante assegnazione di un termine, con effetti ex tunc; la distinzione tra nullità e inesistenza della procura è irrilevante ai fini della sanatoria.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata quale base del rimedio revocatorio per errore di fatto.
Norma richiamata in tema di procedimento di revocazione.
La sentenza che pronuncia la revocazione deve decidere il merito della causa; ciò presuppone, però, un contraddittorio integro tra tutte le parti necessarie.
L’estinzione della società è assimilata alla morte della persona fisica; i soci subentrano nella legittimazione processuale dell’ente estinto.
Richiamato tra le norme denunciate per errori in procedendo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate per difetto di motivazione.
Richiamato tra le norme denunciate nel motivo principale.
Richiamato tra le norme denunciate nel motivo principale.
Richiamato tra le norme denunciate nel motivo principale.
Richiamato tra le norme denunciate nel motivo principale.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10, 12, 14, 18, 21, 24, 32, 36, comma 2, n. 4, 61, 64, 65, 66
Richiamati quale disciplina processuale tributaria rilevante nel giudizio di revocazione e nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione promosso avverso una sentenza che riguarda una società estinta, devono partecipare tutti i soci succeduti alla società, poiché la loro posizione processuale è unitaria e il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
- L’estinzione della società determina un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori e nella legittimazione processuale: i soci subentrano nella posizione dell’ente estinto e devono essere coinvolti nel processo che ne investe i rapporti pendenti.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario integra una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, che impone la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio.
- La regola dell’art. 402 c.p.c. sulla decisione nel merito dopo la revocazione presuppone che il giudice possa validamente procedere alla fase rescissoria; se il contraddittorio non è integro, la sentenza è nulla e va eliminata prima di ogni esame del merito.
- In presenza di difetto di sottoscrizione della procura o di rappresentanza, il giudice deve attivare il potere di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c., senza distinguere tra nullità e inesistenza della procura ai fini della regolarizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →