Cassazione Penale, Sentenza n. 14975/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello contro il rigetto della istanza di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare (misura del 13.9.2023) per retrodatazione alla prima custodia eseguita il 2.2.2018. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (contestazione "a catena") sostenendo che gli elementi indiziari alla base della seconda ordinanza erano in realtà già noti o desumibili al tempo della prima ordinanza (ovvero all'atto del rinvio a giudizio nel procedimento per estorsione), e quindi la decorrenza dei termini di custodia avrebbe dovuto essere retrodatata alla prima esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato i principi sull'art. 297, comma 3, c.p.p., distinguendo tre ipotesi di retrodatazione (connessione qualificata con e senza rinvio a giudizio e casi di mancata connessione/"desumibilità"). Nel caso concreto il Tribunale e il GIP avevano correttamente ritenuto che, pur esistendo una qualche connessione tra i fatti, gli elementi a fondamento della seconda ordinanza (associazione mafiosa e traffico di stupefacenti) non erano desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio per il primo procedimento; inoltre non è provato un nesso teleologico/di continuazione rilevante. La Corte ha confermato che la "desumibilità" richiede un compendio documentale o dichiarativo che permetta un apprezzamento prognostico concreto, non la mera conoscibilità storica di eventi. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma terzo, codice di procedura penale
se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura.., i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave
La Corte ricostruisce tre ipotesi operative: (1) retrodatazione automatica per connessione qualificata entro lo stesso procedimento se non vi è rinvio a giudizio; (2) retrodatazione limitata ai fatti desumibili dagli atti se vi è rinvio a giudizio e le ordinanze sono in procedimenti distinti; (3) nei casi senza connessione qualificata la retrodatazione si applica solo se al momento della prima ordinanza gli elementi per la seconda erano già desumibili dagli atti (regola rafforzata dalla giurisprudenza costituzionale).
Norma sostanziale di implicazione (associazione di tipo mafioso). Utilizzata per definire la natura della seconda contestazione; la Corte ha esaminato l'assenza di provato nesso teleologico tra reato associativo e reati fini nel caso concreto.
Riferimento alla normativa sul traffico di stupefacenti; il Tribunale ha escluso la connessione qualificata tra estorsione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nel caso concreto.
art. 12, codice di procedura penale (connessione)
Richiamata come criterio per le forme di connessione (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) rilevanti ai fini dell'art. 297 c.3; la Corte sottolinea che non sempre esiste nesso teleologico fra reati associativi e reati "fine".
art. 616, codice di procedura penale
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende.
art. 23, comma 8, DL 127/2020
Richiamato come base per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale alla Corte, che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 297 c.3 c.p.p. va interpretato secondo tre ipotesi distinte: retrodatazione automatica in caso di connessione qualificata entro lo stesso procedimento; retrodatazione condizionata alla desumibilità degli elementi se vi è rinvio a giudizio e procedimenti distinti; retrodatazione possibile anche senza connessione qualificata solo se al momento della prima ordinanza gli elementi per la seconda erano già desumibili dagli atti.
- La nozione di "desumibilità" richiede un compendio documentale o dichiarativo che consenta un "meditato apprezzamento prognostico" (non la mera conoscibilità storica di fatti); elementi acquisiti ma non trascritti/organizzati o non formalmente valutabili al momento rilevante non bastano per la retrodatazione.
- In appello cautelare il sindacato del giudice è limitato ai punti devoluti con i motivi di gravame e a quelli strettamente connessi, ma il giudice di appello può correggere la valutazione dei presupposti di legge (es. insussistenza di connessione qualificata) anche se il primo giudice aveva motivato diversamente.
- La semplice sovrapposizione temporale o la presenza di elementi che emergono successivamente non comportano automaticamente la retrodatazione: rileva la disponibilità effettiva, organizzata e valutabile degli elementi al momento del rinvio a giudizio o della prima ordinanza, secondo i casi.
- Per la difesa che invoca la retrodatazione, l'onere pratico è dimostrare che il materiale probatorio, nella forma e nella sostanza disponibili al momento rilevante, consentiva già di adottare la successiva misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →