Cassazione Penale, Sentenza n. 40331/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato per alcuni capi la responsabilità penale (associazione per delinquere e rapine aggravate, nonché ricettazione per Cambria) e aveva assolto per specifici capi relativi al sequestro di persona. I motivi di cassazione denunciati comprendono: (i) presunta irregolare notifica della citazione per l'appello (effettuata via PEC al difensore anziché al domicilio), (ii) insufficienza e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per le rapine (contestando l'utilizzabilità delle prove, l'interpretazione delle intercettazioni e la presunta inutilizzabilità della denuncia della persona offesa), (iii) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento ai reati contestati (anche in relazione alle intercettazioni) e (iv) censure sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti, oltre a nuovo motivo aggiunto relativo alla responsabilità associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e perché i motivi eccedono i limiti di legittimità (art. 606 c.p.p.), rilevando che: la presunta nullità della notifica via PEC costituisce, se esistente, nullità di regime intermedio sanabile e non è stata tempestivamente eccepita; le censure relative alla responsabilità per le rapine si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito fondata su diversa interpretazione delle intercettazioni e delle prove, materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione; le valutazioni del giudice di merito su concessione/non concessione di attenuanti e sulla commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità del merito e non risultano arbitrarie. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nella contestazione sulla notificazione della citazione; evidenziato che le nullità possono avere diversa gravità a seconda che l'atto sia omesso o semplicemente irregolare
Prevede la nullità assoluta in caso di omessa citazione; la Corte precisa che tale nullità opera solo se la notifica è omessa o rende inidonea la conoscenza effettiva dell'atto
art. 157 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di modalità di notifica della citazione
art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.
Consente la consegna della citazione al difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la notifica in questa forma, se effettuata, determina una nullità di regime intermedio non necessariamente assoluta
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Riferito riguardo alle modalità di notificazione degli atti difensivi; utilizzato nella valutazione della correttezza formale delle notifiche
Norma sul regime intermedio di nullità: la Corte la richiama per spiegare che la nullità delle notifiche diverse da quelle prescritte non è automaticamente assoluta
Disciplina la sanatoria delle nullità relativamente alle notifiche; citata per affermare che la mancata tempestiva eccezione può comportare la sanatoria
Elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ritiene che i motivi proposti si discostino dai parametri di legittimità e risultino manifestamente infondati
Richiamato nei motivi relativi a manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; la Corte rileva che le censure sono, di fatto, richieste di rivalutazione del merito non ammissibili
Principi per la determinazione della pena; la Corte sottolinea che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo arbitrarietà non dimostrata
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda per i ricorrenti; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La notifica della citazione all'avvocato di fiducia (art.157, comma 8-bis) anziché al domicilio può integrare una nullità di regime intermedio: va eccepita tempestivamente o può considerarsi sanata.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: censure basate sulla diversa interpretazione delle prove o delle intercettazioni sono inammissibili se mirano a rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito.
- Le questioni attinenti alla credibilità dei testimoni, all'interpretazione delle intercettazioni e alla ricostruzione fattuale spettano al giudice di merito e non costituiscono, di per sé, vizio di legittimità salvo motivazione illogica o arbitraria.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione o arbitrio.
- La mancata tempestiva eccezione di nullità formali relative alla notifica può comportare la loro sanatoria, riducendo la possibilità di successo di censure sollevate per la prima volta in Cassazione.
- Ricorrere in cassazione con motivi manifestamente incentrati sulla riconsiderazione del materiale probatorio espone il ricorrente al rigetto inammissibile e a condanne per spese e ammende.
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