Cassazione Penale, Sentenza n. 35695/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a Scarpino (pericolosità qualificata come indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa Grande Aracri). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 14/2-ter D.Lgs. 159/2011 in relazione all'art. 3 Cost., per presunta disparità di trattamento tra detenuti per espiazione di pena e soggetti sottoposti a custodia cautelare, senza verifica della pericolosità dopo prolungata custodia cautelare; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 4 D.Lgs. 159/2011 e art. 125 c.p.p. per assenza di adeguata valutazione e prova dell'attualità della pericolosità sociale e per il mancato esame delle doglianze difensive relative alla databilità e attualità degli elementi fattuali posti a fondamento della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e irrilevante: la disciplina introdotta dall'art. 14/2-ter concerne la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione per espiazione di pena e la verifica della pericolosità dopo due anni di detenzione, principio ispirato alle pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite; non sussiste disparità di trattamento con la custodia cautelare, che di regola presuppone già pericolosità. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale e il Tribunale avevano motivato il mantenimento della misura facendo leva in modo esclusivo sull'appartenenza di Scarpino al sodalizio mafioso e sulla presunzione semplice della stabilità del vincolo associativo, senza valutare adeguatamente la "attualità" della pericolosità alla luce della distanza temporale dei fatti e dei periodi di detenzione/arrestate riportati; inoltre non hanno dato risposta alle specifiche censure difensive circa la databilità degli elementi probatori. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il fascicolo alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame e nuova decisione sul merito, impartendo al giudice di appello di considerare compiutamente la persistente condizione di pericolosità sociale, correlando gli elementi originari con quelli relativi all'evoluzione personale e ai periodi di detenzione sofferti.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), art. 14, commi 2-bis e 2-ter
L'esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio ...la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato ... Se persiste la pericolosità sociale il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione... Se, invece, la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.
La norma disciplina la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione per espiazione di pena e impone una verifica della persistenza della pericolosità dopo almeno due anni di detenzione; non è diretta a detenzione cautelare e non crea disparità con quest'ultima secondo la Cassazione.
Art. 3 Costituzione
Invocato dal ricorrente per segnalare una presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e irrilevante per i motivi spiegati sul diverso regime normativo tra pena espiazione e custodia cautelare.
Richiamato in rapporto al requisito dell'attualità della pericolosità sociale: la Corte ha censurato la mancata adeguata valutazione dell'attualità da parte del giudice d'appello.
Rilevato in tema di revoca della misura: la giurisprudenza (richiamata) afferma che la revoca richiede una valutazione complessiva della persistente condizione di pericolosità senza limitarsi a richiedere elementi "nuovi" processuali.
Invocato per censurare l'assenza di motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla motivazione apparente/omessa sulla attualità della pericolosità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 291/2013
Principio: la sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione per effetto di detenzione per espiazione di pena richiede che l'organo rivaluti la persistenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione, per non presumere sine die la persistenza della pericolosità e per tener conto della funzione rieducativa della pena.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 111/2017 (Gattuso)
Conferma il principio che la detenzione mediotemporis possa modificare lo status del soggetto e che, anche per pericolosità derivante da vincolo associativo, occorra valutare concretamente la persistenza dell'attualità della pericolosità; il vincolo associativo non può essere l'unico fondamento.
Modifica il d.lgs. 159/2011 introducendo i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 in ottemperanza ai principi costituzionali e delle pronunce di legittimità.
Massime di principio
- La verifica dell'attualità della pericolosità sociale è obbligatoria e deve essere motivata concretamente: l'appartenenza accertata a un sodalizio mafioso non può, da sola e senza più elementi di contesto, fondare automaticamente la persistenza della pericolosità.
- Quando la misura di prevenzione poggia su fatti datati o su elementi emersi in periodi temporali lontani, il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali tali elementi conservano ad oggi rilevanza e come sussista ancora l'attualità del pericolo sociale.
- La sospensione dell'esecuzione per detenzione per espiazione di pena impone una specifica rivalutazione della pericolosità dopo un periodo significativo (la normativa prevede espressamente il termine di due anni); la custodia cautelare tuttavia non è assimilabile automaticamente a detta fattispecie e non produce la stessa conseguenza normativa.
- Il difensore che richieda la revoca deve indicare e sottolineare la distanza temporale degli elementi a fondamento della misura e produrre, se possibile, prove o documenti (es. note di polizia, periodi di inattività investigativa, certificazioni di reinserimento) che dimostrino il venir meno dell'attualità della pericolosità; il giudice è tenuto a rispondere esplicitamente a tali censure.
- La mancanza di una motivazione puntuale in appello — in particolare il silenzio sul periodo mediotemporis, sulle condotte tenute dopo i fatti e sui periodi di detenzione — può costituire motivo di annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
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