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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14553/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva applicato all'imputato una pena concordata tra le parti per il reato di furto aggravato, riconoscendo anche il vincolo della continuazione con altri reati separatamente giudicati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata declaratoria di prescrizione. La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero proponibili, perché la definizione con pena concordata comporta la rinuncia dell'interessato a questioni, anche rilevabili d'ufficio, non rientranti nelle ipotesi tassative di impugnazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata qualificata come vizio motivazionale non ammissibile in tale sede.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione senza formalità e la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando i motivi non sono consentiti in relazione al rito prescelto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione avverso la sentenza emessa a seguito di pena concordata è limitata alle ipotesi tassative previste dalla norma; sono precluse le questioni sulle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con pena concordata, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non può essere utilizzato per riproporre questioni oggetto di rinuncia implicita nell'accordo.
  • La denuncia di vizi motivazionali sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che la doglianza si traduca in una delle ipotesi tipiche di impugnabilità consentite dalla norma.
  • La mancata declaratoria di prescrizione, quando dedotta contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non è scrutinabile se la questione rientra tra quelle rinunciate dall'imputato con l'accordo sulla pena e non ricade nelle eccezioni tassative di legge.
  • In presenza di ricorso non consentito per effetto del rito prescelto, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura e applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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