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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14506/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato aveva proposto incidente di esecuzione chiedendo l'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, si era dichiarato incompetente per ragioni funzionali e aveva indicato come competente la Corte di appello, sezione per i minorenni. Ricevuti gli atti, la Corte di appello minorile ha invece ritenuto competente il Tribunale e ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di cassazione. La questione sottoposta alla Corte riguardava dunque esclusivamente la sussistenza o meno di un conflitto negativo di competenza tra i due uffici giudiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto negativo di competenza e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di appello competente per territorio, sezione per i minorenni. Ha ritenuto che il conflitto negativo presupponga una situazione di stasi processuale derivante da due opposte e successive declinatorie di competenza tra soli due organi giurisdizionali; tale situazione non ricorre quando il secondo giudice, ricevuti gli atti dal primo che si era dichiarato incompetente, individui competente un terzo giudice. In mancanza di una duplice e contrapposta ricusazione della competenza, il conflitto non è configurabile.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    applicazione della disciplina del reato continuato

    è la base dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, ma la decisione non entra nel merito della sua applicazione

  • art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato quale norma sulla deduzione del conflitto di competenza

  • art. 30 c.p.p.

    richiamato quale norma procedurale per la rimessione degli atti alla Corte di cassazione in caso di conflitto

  • art. 127, comma 9, c.p.p.

    richiamato per la trattazione senza formalità del procedimento in previsione del suo esito

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il conflitto negativo di competenza presuppone una vera stasi del procedimento, determinata da due pronunce successive e contrapposte con cui due organi giurisdizionali rifiutino entrambi la propria competenza intestandola l'uno all'altro.
  • Non è configurabile un conflitto negativo quando il giudice che riceve gli atti da un primo giudice dichiaratosi incompetente non rivendichi la competenza per sé, ma indichi come competente un terzo giudice.
  • Ai fini dell'ammissibilità del conflitto di competenza non basta una declinatoria di competenza in sequenza: occorre una duplice e reciproca ricusazione tra i due soli giudici coinvolti.
  • Quando il conflitto è insussistente, la Corte di cassazione deve limitarsi a dichiararlo tale e a restituire gli atti al giudice che lo ha promosso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

Testo integrale

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