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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14485/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condannata per il reato di falsa testimonianza aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175, comma 2, c.p.p., deducendo di non avere avuto, né lei né i difensori, effettiva e tempestiva conoscenza della sentenza di appello e del deposito della motivazione, per mancata comunicazione della cancelleria. Sosteneva di avere appreso dell’esistenza della decisione solo un anno dopo, in occasione della notifica di un provvedimento di cumulo pene. La richiesta era stata poi trasmessa via p.e.c. nel giorno di scadenza del termine; la questione centrale era quindi se tale invio fosse sufficiente a radicare la tempestività del deposito dell’istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’istanza inammissibile perché tardiva. Ha ritenuto che, trattandosi di istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., prima dell’operatività dei regolamenti attuativi dell’art. 111-bis c.p.p. si applicano le forme previste per le impugnazioni (artt. 582 e 583 c.p.p.) e che la mera trasmissione via p.e.c. non basta: occorre provare non solo l’inoltro e la ricezione, ma anche l’effettiva conoscenza da parte dell’ufficio ricevente entro il termine. Nel caso concreto risultava solo l’invio della p.e.c. alle ore 20:24 del giorno di scadenza, non anche la sua effettiva ricezione e conoscenza in tempo utile. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità de plano dell’istanza, condannando l’istante alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    L’istanza di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto all’impugnazione successiva e deve rispettare le forme previste per quest’ultima.

  • art. 111-bis c.p.p.

    Prima dell’approvazione dei regolamenti attuativi, non è ancora operativa la disciplina del deposito esclusivamente telematico degli atti.

  • art. 582 c.p.p.

    Le modalità di presentazione delle impugnazioni si applicano, in via estensiva, anche all’istanza di restituzione nel termine strumentale all’impugnazione.

  • art. 583 c.p.p.

    Richiamato quale disciplina delle modalità di presentazione delle impugnazioni applicabile anche all’istanza ex art. 175 c.p.p.

  • art. 127 c.p.p.

    Non trova applicazione automatica al procedimento di declaratoria di inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine, perché l’art. 175 c.p.p. non lo richiama.

  • art. 611 c.p.p.

    Non ricorrono, nel caso concreto, profili di discrezionalità tali da giustificare l’udienza camerale non partecipata.

Massime di principio

  • L’istanza di restituzione nel termine per impugnare, quando sia precondizione della successiva impugnazione, deve essere proposta con le forme proprie delle impugnazioni e non può essere validamente veicolata con modalità atipiche se non nei limiti e con le garanzie previste dalla disciplina processuale.
  • La trasmissione di un atto difensivo via p.e.c. non è sufficiente a provarne il deposito tempestivo se non è dimostrata anche la sua effettiva ricezione e conoscenza da parte dell’ufficio destinatario entro il termine.
  • Ai fini della tempestività del deposito telematico informale, grava sulla parte l’onere di fornire prova completa dell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte della cancelleria o dell’ufficio ricevente.
  • Quando l’istanza ex art. 175 c.p.p. risulti tardiva e non siano necessari accertamenti discrezionali, la relativa inammissibilità può essere dichiarata de plano.
  • La disciplina dell’udienza camerale prevista per alcune decisioni non si applica automaticamente alle declaratorie di inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine, se la norma invocata non lo prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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