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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14547/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per intempestività, senza esaminare i motivi dedotti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti dell'imputato, concedendo 90 giorni per il deposito della motivazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando diversi motivi, ma la Corte di cassazione non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello, pronunciata il 27 maggio 2025, è stata depositata tempestivamente il 13 giugno 2025; il termine per impugnare è quindi decorso dal 1° settembre 2025 ed era di 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., senza l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. poiché l'imputato era presente. Il ricorso, depositato il 7 novembre 2025, risulta pertanto proposto oltre il termine finale del 16 ottobre 2025.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La decisione è stata assunta nelle forme previste per il rito camerale indicato dalla norma.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione decorreva dal deposito della sentenza ed era pari a 45 giorni.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    L'aumento di 15 giorni non si applica quando, pur essendo la sentenza successiva al 30 dicembre 2022, l'imputato era presente.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando la sentenza di appello è depositata tempestivamente, il termine per ricorrere decorre dal deposito e si calcola secondo la disciplina dell'art. 585 c.p.p.
  • L'aumento dei termini per l'impugnazione previsto per l'imputato giudicato in assenza non si applica se l'imputato era presente al momento della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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