Cassazione Penale, Ordinanza n. 14486/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato aveva già visto rigettato dalla Corte di cassazione un precedente ricorso contro la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per ricettazione. Ha quindi proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, deducendo un errore di fatto nella sentenza di legittimità: secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe ritenuto mancata l'allegazione della trascrizione di fonoregistrazioni delle deposizioni di due testi, trascrizioni che invece sarebbero state prodotte a sostegno del motivo originario con cui si denunciava il travisamento della prova. La Corte ha però rilevato che il ricorso straordinario era stato presentato ben oltre il termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza impugnata e, comunque, che la doglianza non integrava un vero errore di fatto ma mirava a contestare la correttezza della regola applicata dalla Corte sulla necessità di trascrivere integralmente gli atti richiamati quando si deduce il travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile de plano perché tardivo: il termine di centottanta giorni dall'art. 625-bis c.p.p. decorre dal deposito del provvedimento ed era ormai spirato quando il ricorso è stato depositato. Ha inoltre osservato che il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, poiché non denunciava un errore di fatto ma una critica alla valutazione di diritto sulla necessità della completa trascrizione degli atti probatori richiamati. Conseguentemente ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza di merito non viene nel merito rivista in questa decisione, che riguarda solo il ricorso straordinario.
a pena di inammissibilità
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto deve essere proposto entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento della Cassazione; il termine è perentorio e decorre dal deposito, non dalla conoscenza effettiva della decisione. L'inammissibilità può essere dichiarata anche d'ufficio e con procedura de plano quando il ricorso è fuori dai casi consentiti o tardivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il termine perentorio di centottanta giorni
Il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento impugnato e non dal momento in cui la parte ne abbia avuto effettiva conoscenza.
L'espressione è intesa nel senso che l'inammissibilità del ricorso straordinario fuori dai casi previsti può essere dichiarata senza necessità di fissare l'udienza camerale.
Richiamato solo indirettamente nel contesto del travisamento della prova e della valutazione degli atti probatori; non è oggetto di decisione autonoma.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è soggetto a un termine perentorio di centottanta giorni che decorre dal deposito della sentenza della Cassazione, indipendentemente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.
- La tardività del ricorso straordinario comporta l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio e dichiarabile de plano, senza necessità di camera di consiglio.
- Non integra errore di fatto la censura che, sotto l'etichetta del travisamento del fatto, mira in realtà a contestare la regola giuridica applicata dalla Corte sulla necessità che il ricorrente trascriva integralmente gli atti probatori richiamati a sostegno della doglianza.
- Quando si deduce il travisamento della prova, incombe sul ricorrente l'onere di riportare in modo completo il contenuto degli atti richiamati, così da consentire il controllo sulla fondatezza della censura.
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