Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14548/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Tribunale in composizione monocratica per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore e procuratore speciale, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sulla circostanza aggravante sarebbe stata viziata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo prospettato, relativo al vizio di motivazione sul riconoscimento di una aggravante concordata, è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque non deducibile nel perimetro del patteggiamento. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base del delitto tentato oggetto del patteggiamento.

  • art. 624 c.p.

    richiamato come reato base di furto contestato nel patteggiamento.

  • art. 625 n. 6 c.p.

    circostanza aggravante oggetto del motivo di ricorso; la Corte afferma che il vizio di motivazione su tale aggravante non è deducibile in sede di ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p. se l'accordo l'ha già ricompresa.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; delimita il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica la decisione del ricorso in sede camerale.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi sono tassativi e non è deducibile il vizio di motivazione su profili che siano stati oggetto dell'accordo tra le parti, salvo che si denunci uno dei vizi espressamente previsti dalla legge.
  • La contestazione dell'aggravante concordata in sede di patteggiamento non può essere veicolata come generico vizio motivazionale se non incide sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.