Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione in relazione a una cartella esattoriale emessa per crediti INPS derivanti da omissioni contributive riguardanti operai agricoli. La società ha prima impugnato l'intimazione davanti al Tribunale, che ha rigettato il ricorso rilevando la formazione del giudicato per effetto di una precedente impugnazione della cartella. La società ha quindi proposto appello, respinto dalla Corte d'appello. In cassazione la parte ricorrente ha articolato tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di adesione alla rottamazione-quater e, in ogni caso, rinuncia al ricorso. L'INPS non ha accettato la rinuncia e ha chiesto le spese; l'agente della riscossione è stato ritenuto chiamato solo per litis denuntiatio. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia non accettata e la conseguente regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione della controparte, richiamando il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo e fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore dell'INPS, liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre accessori. Non ha disposto spese nei confronti dell'agente della riscossione, ritenendo che l'impugnazione nei suoi confronti fosse stata proposta solo per litis denuntiatio. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La Corte afferma che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata, non opera la regola che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante; resta ferma la regola generale della condanna al rimborso delle spese, salvo specifiche ragioni per derogare.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il rito camerale in base al quale il ricorso è stato trattato dal Collegio.
art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater, ma la Corte rileva che non vi è prova dell'integrale pagamento delle rate dovute.
art. 391 c.p.c.
Viene richiamato per il regime delle spese in caso di rinuncia al ricorso, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata in sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce, poiché non ha natura di atto accettizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di rinuncia non accettata, il giudice può comunque condannare il rinunciante alle spese del giudizio, salvo specifiche circostanze che giustifichino la deroga alla regola generale.
- Quando l'impugnazione nei confronti dell'agente della riscossione è proposta soltanto ai fini della litis denuntiatio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese nel rapporto processuale con tale soggetto.
- La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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