Cassazione Civile, Ordinanza n. 16502/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale con cui l'Amministrazione recuperava maggiori dazio e IVA a seguito della riclassificazione, in sede di revisione a posteriori, di merce originariamente dichiarata come "fibre di vetro e lavori di queste materie" e poi ricondotta alla voce "tessuti di fibra di vetro a maglia aperta", con ulteriore rettifica dell'origine della merce da malese a cinese. La società, quale dichiarante/importatore indiretto, aveva impugnato l'atto deducendo la violazione del contraddittorio e dei termini procedimentali; i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo applicabile l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e ravvisando una lesione del diritto al contraddittorio preventivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 11 d.lgs. 374/1990, sostenendo che: a) lo Statuto del contribuente non si applica agli avvisi di rettifica doganali emessi a seguito di revisione degli accertamenti; b) per tale materia opera lo jus speciale dell'art. 11 d.lgs. 374/1990, nel testo vigente ratione temporis; c) nel caso concreto non vi era stata alcuna omissione del contraddittorio, perché nell'avviso era stata indicata la possibilità per l'operatore di contestare la rettifica entro trenta giorni, con instaurazione del procedimento amministrativo doganale previsto dal TULD.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: ha affermato che, per gli avvisi di rettifica derivanti da revisione doganale effettuata in ufficio e riferiti a fatti anteriori alla riforma del 2012, si applica l'art. 11 d.lgs. 374/1990 nel testo previgente, non l'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha quindi escluso che vi fosse violazione del contraddittorio endoprocedimentale, osservando che l'Ufficio aveva comunque concesso all'operatore il termine di trenta giorni per contestare la rettifica. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Non si applica agli avvisi di rettifica doganali emessi all'esito di revisione degli accertamenti, quando operi la disciplina speciale doganale; la sua operatività è limitata agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali dell'attività.
art. 11, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Costituisce la disciplina speciale del contraddittorio nelle revisioni doganali; nel testo previgente alla riforma del 2012 prevedeva la notifica dell'avviso di rettifica motivato e la possibilità per l'operatore di contestarlo entro trenta giorni, con attivazione del procedimento amministrativo doganale.
art. 92, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27
Ha introdotto nell'art. 11 d.lgs. 374/1990 il comma 4-bis, che disciplina in modo diverso e più compiuto la partecipazione dell'operatore alla fase procedimentale dopo la notifica del verbale o dell'atto nei casi previsti.
art. 76, paragrafo 1, lett. c, Regolamento CEE n. 2913/92
Richiamato per qualificare la procedura di domiciliazione nell'ambito della quale erano state presentate le operazioni di importazione.
art. 11, comma 7, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al potere sospensivo e al meccanismo di contestazione della rettifica da parte dell'operatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 66 e segg. del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
Rappresentano il procedimento amministrativo doganale eventualmente instaurabile a seguito della contestazione della rettifica da parte dell'operatore.
Massime di principio
- In materia di avvisi di rettifica doganali emessi all'esito di revisione degli accertamenti, la disciplina del contraddittorio è regolata da una normativa speciale (art. 11 d.lgs. 374/1990) che prevale sulla disciplina generale dello Statuto del contribuente.
- L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente, non ai controlli documentali o alle revisioni doganali svolte d'ufficio senza accesso presso l'impresa.
- Prima della modifica introdotta nel 2012, l'art. 11 d.lgs. 374/1990 garantiva un contraddittorio anticipato mediante la possibilità di contestare l'avviso di rettifica entro trenta giorni e di attivare il procedimento amministrativo doganale.
- Non può parlarsi di violazione del contraddittorio endoprocedimentale quando la disciplina speciale applicabile preveda, e l'Ufficio abbia effettivamente concesso, un termine per la contestazione dell'atto e l'avvio del procedimento amministrativo previsto.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata se il giudice di merito applica una norma generale in luogo della norma speciale realmente regolante la fattispecie.
- In tema di revisioni doganali, il principio del contraddittorio non impone necessariamente una preventiva audizione in senso stretto, potendo essere assicurato anche mediante forme procedimentali diverse ma effettive, secondo la disciplina speciale applicabile.
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