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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22123/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da uno studio legale per il pagamento di compensi professionali relativi a numerosi incarichi difensivi conferiti da una compagnia assicurativa. La società assicurativa aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito, l'inadempimento delle prestazioni difensive, la prescrizione, e chiedendo anche la declaratoria di nullità dei decreti, la sospensione del giudizio, la rimessione della causa ad altro tribunale per continenza o foro convenzionale, oltre a una domanda riconvenzionale di rendiconto e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva confermato i decreti ingiuntivi, ritenendo abusivo il frazionamento, ma limitando le conseguenze alla compensazione delle spese. Lo studio legale ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme processuali per asserita domanda nuova in appello; violazione di giudicato e onere di impugnazione quanto a precedenti sentenze sulla non abusività del frazionamento; violazione di varie norme sostanziali e processuali per contestare la qualificazione della convenzione tariffaria come contratto normativo, la ritenuta unitarietà del rapporto e il divieto di frazionamento; omessa motivazione e violazione dell'art. 96 c.p.c. sulle spese e sulla responsabilità aggravata; violazione delle norme sulle spese. La compagnia assicurativa ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abuso del processo, il giudice avrebbe dovuto eliminare anche gli effetti economici della fase monitoria, non limitarsi a compensare le spese dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi, secondi, terzi e sesti motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha invece accolto l'unico motivo del ricorso incidentale, ritenendolo fondato nella parte in cui censurava la sola compensazione delle spese dell'opposizione senza considerare gli effetti distorsivi dell'abusivo frazionamento anche sulla fase monitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha confermato il principio secondo cui il frazionamento abusivo di crediti inseriti in un rapporto unitario rende improponibili le domande separate, salvo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, e che il giudice deve tener conto, anche in punto spese, di tutte le conseguenze processuali dell'abuso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere che la richiesta di revoca dei decreti in appello integrasse una domanda nuova, trattandosi di difese già svolte in opposizione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul contenuto dell'appello, respinto perché le contestazioni erano già state formulate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove domande in appello, esclusa dalla Corte

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno e alla dedotta mancata impugnazione di precedenti decisioni

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere la devoluzione delle domande e eccezioni non riproposte

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per negare l'efficacia vincolante di precedenti sentenze non provate come passate in giudicato

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato nella richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità

  • art. 1713 c.c.

    richiamato per la domanda riconvenzionale di rendiconto

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in tema di responsabilità processuale aggravata; la Corte ha ritenuto assorbite le censure principali, ma ha valorizzato il tema delle conseguenze dell'abuso processuale anche sulle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese e per escludere che l'abuso del processo possa non incidere sulle spese monitorie

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato come parametro di lealtà e probità processuale, rilevante nel valutare l'abuso del frazionamento

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale clausola generale di correttezza nei rapporti obbligatori e processuali

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel motivo sulla natura della convenzione tariffaria

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per l'autonomia negoziale nella struttura dell'accordo

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per contestare la determinabilità dell'oggetto della convenzione, questione disattesa

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione della convenzione tariffaria

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per la disciplina del contratto d'opera professionale

  • art. 2237 c.c.

    richiamato dalla Corte per evidenziare che l'accordo non escludeva le norme sul recesso nel rapporto professionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel quadro dei motivi, ma non oggetto di specifica ratio decidendi autonoma

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per distinguere il fatto costitutivo delle singole pretese dal rapporto unitario

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per affermare che i crediti frazionati possono essere riproposti in cumulo oggettivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sul contraddittorio e sul diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sul giusto processo e sul contraddittorio

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai doveri di correttezza e lealtà processuale

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per dedurre una decisione a sorpresa; la Corte ha escluso la violazione perché si trattava di mera qualificazione giuridica

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove

  • art. 2333 c.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sulla possibilità di pattuire un compenso diverso da quello tariffario

  • art. 2333 c.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sulla necessità dell'accordo scritto sul corrispettivo

Massime di principio

  • Non è consentito al creditore di somme dovute in forza di un rapporto unitario proporre plurime domande giudiziali separate quando le pretese siano omogenee e riconducibili a una relazione sostanzialmente unitaria, salvo che il creditore dimostri un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
  • Il divieto di abusivo frazionamento opera anche rispetto a crediti derivanti da distinti incarichi professionali se tali incarichi si collocano nel contesto di una relazione di durata regolata in modo uniforme e presentano fatti costitutivi simili, sicché la loro trattazione separata determinerebbe duplicazione istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
  • La qualificazione giuridica del rapporto come contratto normativo o come altra figura negoziale non è decisiva, quando ai fini del divieto di frazionamento rileva soprattutto l'unitarietà fattuale e funzionale del rapporto tra le parti e l'omogeneità delle singole pretese creditorie.
  • La violazione del divieto di frazionamento del credito integra una questione processuale coperta da giudicato formale, con efficacia limitata al processo in cui è stata pronunciata, e non impedisce che la stessa questione sia nuovamente esaminata in un diverso giudizio tra le stesse parti.
  • L'abuso del processo non si esaurisce nella sola regolazione delle spese dell'opposizione, ma impone al giudice di considerare tutti gli effetti distorsivi della frammentazione, compresi quelli prodotti dalla fase monitoria, al fine di evitare che il creditore tragga vantaggio economico dalla condotta abusiva.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le difese dell'opponente volte al rigetto o all'inammissibilità della domanda monitoria non costituiscono domande nuove in senso tecnico e possono essere ribadite in appello.
  • La decisione a sorpresa non sussiste quando il giudice operi una mera qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti; in tale ipotesi la censura è ammissibile solo se si dimostra in concreto l'errore di diritto conseguente.
  • L'interesse alla tutela frazionata dei crediti è apprezzamento riservato al giudice di merito e, se motivato, non è sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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