Cassazione Civile, Ordinanza n. 18752/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale che escludeva il diritto dei condomini di avere le chiavi di locali comuni e di locali nei quali erano collocati impianti relativi ai singoli appartamenti. Il giudice di pace di Imperia, investito della causa, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo competente il tribunale. Avverso tale pronuncia il condomino ha proposto regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché rivolto contro una pronuncia sulla competenza resa da un giudice di pace, che per espressa previsione normativa non è impugnabile con regolamento di competenza; la memoria depositata non ha fornito elementi idonei a superare tale orientamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano ai giudizi davanti al giudice di pace; di conseguenza, la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non può essere impugnata con regolamento di competenza. Nulla è stato disposto sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudice di pace.
Esclude l'esperibilità del regolamento di competenza avverso le pronunce del giudice di pace sulla competenza.
Le norme sul regolamento di competenza non sono applicabili nei giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell'art. 46 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La pronuncia sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a quel giudice.
- Quando il rimedio utilizzato è strutturalmente precluso dalla legge, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame del merito della questione di competenza.
- L'eventuale diversa qualificazione della controversia o le deduzioni svolte in memoria non possono superare un espresso limite normativo all'ammissibilità dell'impugnazione.
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