Cassazione Civile, Ordinanza n. 04658/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di presa in carico inerente a un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, egli ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. In sede di legittimità, tuttavia, è emerso che non era stata depositata copia della sentenza impugnata, né essa risultava depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo. La Corte ha quindi rilevato la violazione dell'art. 369 c.p.c. e ha dichiarato improcedibile il ricorso senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della sentenza impugnata, ritenuto requisito processuale necessario ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 900,00 oltre spese anticipate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il mancato deposito della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito dell'atto richiesto preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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