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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04658/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di presa in carico inerente a un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, egli ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. In sede di legittimità, tuttavia, è emerso che non era stata depositata copia della sentenza impugnata, né essa risultava depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo. La Corte ha quindi rilevato la violazione dell'art. 369 c.p.c. e ha dichiarato improcedibile il ricorso senza esaminare nel merito i motivi dedotti.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della sentenza impugnata, ritenuto requisito processuale necessario ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 900,00 oltre spese anticipate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito dell'atto richiesto preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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