Cassazione Penale, Sentenza n. 01065/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del trattenimento per presunta violazione del diritto di difesa: omissione di tempestivo avviso della data, luogo e orario dell'udienza di convalida; mancata formalizzazione e comunicazione al difensore di fiducia; il ricorrente sostiene di aver manifestato il 5/12/2025 la volontà di richiedere protezione internazionale e di nominare un difensore di fiducia, con conseguente violazione di norme procedurali (art. 606 c.1 lett. b) e c) c.p.p.), della disciplina sull'immigrazione (art. 14, c.4 d.lgs. 25.7.1998 n.286; art. 2, c.2 DM Lamorgese 19.05.2022), nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU per l'esclusione o limitazione del diritto di difesa.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze alla luce degli atti: il verbale d'udienza del 6/12/2025 (aperto alle ore 13.11) mostra che il ricorrente, presente, ha rifiutato di sottoscrivere la procura speciale al difensore d'ufficio; l'atto di nomina del difensore di fiducia è datato 6/12/2025 e trasmesso dal CPR alle ore 11.44 dello stesso giorno, pertanto non risultava nominato anteriormente all'udienza. L'assenza del difensore di fiducia non è imputabile all'Amministrazione e il Giudice di Pace ha correttamente nominato un difensore d'ufficio per garantire il diritto di difesa; la dichiarazione dell'operatore sociale del 10/12 non dimostra una nomina anteriore al 6/12. Anche il diniego di rinvio ad horas è risultato motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza dispone, in caso di diffusione, l'omissione dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) e c)
Il ricorrente invoca violazione di legge tra le ipotesi di cassazione; la Corte rileva che non sussiste violazione delle norme procedurali richiamate poiché dagli atti risulta la mancata formalizzazione della nomina del difensore di fiducia prima dell'udienza.
art. 14 comma 4 d.lgs. 25 luglio 1998 n.286
Richiamata in relazione alle garanzie procedurali degli stranieri; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano state rispettate poiché è stato assicurato il difensore d'ufficio in udienza.
art. 2 comma 2 DM "Lamorgese" 19.05.2022
Richiamato in rapporto alle procedure dei CPR e del trattenimento; la Corte ha valutato la corretta tenuta della documentazione e dei tempi di trasmissione della nomina del difensore.
art. 24 Cost.
Il principio del diritto di difesa è stato ritenuto garantito mediante la nomina del difensore d'ufficio, nonostante l'assenza del difensore di fiducia non formalmente nominato prima dell'udienza.
art. 6 CEDU
Il diritto a un giusto processo e alla difesa è stato ritenuto rispettato dalla Corte, poiché il ricorrente ha avuto assistenza legale in udienza e non è dimostrato un pregiudizio derivante dalla tempistica della nomina.
Applicato per la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente dopo il rigetto del ricorso.
Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza dispone l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione, considerata la specifica natura della vicenda.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia deve essere formalizzata con atto datato e trasmesso prima dell'udienza per essere efficace; una mera indicazione informale agli operatori non è sufficiente.
- Se il difensore di fiducia non risulta nominato formalmente prima dell'udienza, il Giudice è legittimato a nominare un difensore d'ufficio per garantire il diritto di difesa.
- La presenza materiale del ricorrente all'udienza e la possibilità di essere assistito da un difensore d'ufficio attenuano le lamentele per presunta mancata comunicazione della data dell'udienza, salvo prova contraria di notifica inesistente.
- La prova del rispetto delle garanzie processuali grava su chi deduce la violazione: dichiarazioni informali o telefoniche degli operatori possono non essere sufficienti a dimostrare la tempestiva nomina di un difensore.
- La richiesta di rinvio ad horas richiede una motivazione concreta e documentata; l'assenza di motivazione idonea può legittimare il diniego da parte del Giudice.
- In caso di ricorso infondato, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le amministrazioni devono comunque curare la documentazione e la tempestiva trasmissione degli atti (nomine, comunicazioni) per evitare contestazioni di violazione dei diritti del trattenuto.
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