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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01065/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del trattenimento per presunta violazione del diritto di difesa: omissione di tempestivo avviso della data, luogo e orario dell'udienza di convalida; mancata formalizzazione e comunicazione al difensore di fiducia; il ricorrente sostiene di aver manifestato il 5/12/2025 la volontà di richiedere protezione internazionale e di nominare un difensore di fiducia, con conseguente violazione di norme procedurali (art. 606 c.1 lett. b) e c) c.p.p.), della disciplina sull'immigrazione (art. 14, c.4 d.lgs. 25.7.1998 n.286; art. 2, c.2 DM Lamorgese 19.05.2022), nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU per l'esclusione o limitazione del diritto di difesa.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze alla luce degli atti: il verbale d'udienza del 6/12/2025 (aperto alle ore 13.11) mostra che il ricorrente, presente, ha rifiutato di sottoscrivere la procura speciale al difensore d'ufficio; l'atto di nomina del difensore di fiducia è datato 6/12/2025 e trasmesso dal CPR alle ore 11.44 dello stesso giorno, pertanto non risultava nominato anteriormente all'udienza. L'assenza del difensore di fiducia non è imputabile all'Amministrazione e il Giudice di Pace ha correttamente nominato un difensore d'ufficio per garantire il diritto di difesa; la dichiarazione dell'operatore sociale del 10/12 non dimostra una nomina anteriore al 6/12. Anche il diniego di rinvio ad horas è risultato motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza dispone, in caso di diffusione, l'omissione dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) e c)

    Il ricorrente invoca violazione di legge tra le ipotesi di cassazione; la Corte rileva che non sussiste violazione delle norme procedurali richiamate poiché dagli atti risulta la mancata formalizzazione della nomina del difensore di fiducia prima dell'udienza.

  • art. 14 comma 4 d.lgs. 25 luglio 1998 n.286

    Richiamata in relazione alle garanzie procedurali degli stranieri; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano state rispettate poiché è stato assicurato il difensore d'ufficio in udienza.

  • art. 2 comma 2 DM "Lamorgese" 19.05.2022

    Richiamato in rapporto alle procedure dei CPR e del trattenimento; la Corte ha valutato la corretta tenuta della documentazione e dei tempi di trasmissione della nomina del difensore.

  • art. 24 Cost.

    Il principio del diritto di difesa è stato ritenuto garantito mediante la nomina del difensore d'ufficio, nonostante l'assenza del difensore di fiducia non formalmente nominato prima dell'udienza.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto a un giusto processo e alla difesa è stato ritenuto rispettato dalla Corte, poiché il ricorrente ha avuto assistenza legale in udienza e non è dimostrato un pregiudizio derivante dalla tempistica della nomina.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente dopo il rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. n.196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza dispone l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione, considerata la specifica natura della vicenda.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia deve essere formalizzata con atto datato e trasmesso prima dell'udienza per essere efficace; una mera indicazione informale agli operatori non è sufficiente.
  • Se il difensore di fiducia non risulta nominato formalmente prima dell'udienza, il Giudice è legittimato a nominare un difensore d'ufficio per garantire il diritto di difesa.
  • La presenza materiale del ricorrente all'udienza e la possibilità di essere assistito da un difensore d'ufficio attenuano le lamentele per presunta mancata comunicazione della data dell'udienza, salvo prova contraria di notifica inesistente.
  • La prova del rispetto delle garanzie processuali grava su chi deduce la violazione: dichiarazioni informali o telefoniche degli operatori possono non essere sufficienti a dimostrare la tempestiva nomina di un difensore.
  • La richiesta di rinvio ad horas richiede una motivazione concreta e documentata; l'assenza di motivazione idonea può legittimare il diniego da parte del Giudice.
  • In caso di ricorso infondato, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le amministrazioni devono comunque curare la documentazione e la tempestiva trasmissione degli atti (nomine, comunicazioni) per evitare contestazioni di violazione dei diritti del trattenuto.

Testo integrale

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