Cassazione Penale, Sentenza n. 44192/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia per avere il giudice di rinvio omesso un "nuovo giudizio di bilanciamento" tra aggravanti e attenuanti dopo che era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.; censura inoltre la violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. e la carenza/illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. Sostiene che l'esclusione dell'aggravante dimostra una minore gravità del fatto rispetto alla valutazione del primo giudice e che pertanto la pena sarebbe dovuta essere rideterminata in favore dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia effettivamente riesaminato le residue aggravanti in rapporto all'attenuante già conceduta e la congruità della pena, motivando che, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5, il fatto rimane grave per la "gravità del pericolo cagionato alla persona offesa" e per la personalità dell'imputato (precedenti penali). La Corte ha inoltre sottolineato che la recidiva reiterata (art. 99, iv comma) è rimasta applicata e, per effetto dell'art. 69 ultimo comma, non può essere superata dall'attenuante comune; ciò legittima la conferma della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 99 cod.pen. (recidiva reiterata)
La Corte ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata applicata al ricorrente; in base all'art. 69 ultimo comma la recidiva reiterata non può essere superata dalle attenuanti comuni, indicando che questa aggravante impediva di modificare il bilanciamento in favore del ricorrente.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (rapina o forma aggravata di furto): citata come fattispecie criminosa oggetto del processo; non è stata oggetto di disamina particolare nella motivazione della cassazione.
art. 625 cod.pen., c.1 n.8-ter
Richiamato in riferimento alla circostanza aggravante in rapporto al tipo di condotta (strappo della borsa a un'anziana); la Corte ha valutato la gravità del fatto in relazione alle conseguenze e al pericolo cagionato.
art. 61 n. 5 cod.pen. (circostanza aggravante contestata)
L'aggravante era stata esclusa dalla Corte d'appello in sede di rinvio; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di rinvio secondo cui l'esclusione non incidava sulla pena complessiva, atteso il peso delle altre aggravanti e della recidiva.
art. 62, comma 1, n. 6 cod.pen. (attenuante generica)
L'attenuante generica era stata concessa in primo grado; la Corte d'appello ha valutato il rapporto tra tale attenuante e le residue aggravanti e ha ritenuto che il bilanciamento rimanesse di equivalenza, giustificando la conferma della pena.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di un nuovo esame del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di rinvio. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia adempiuto a tale obbligo, procedendo a una rivalutazione e motivandone la decisione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen.
Disposizioni sulla motivazione dei provvedimenti impugnabili. Il ricorrente deduceva una carenza motivazionale; la Corte ha invece ritenuto la motivazione adeguata, non illogica né contraddittoria, in quanto ha espresso le ragioni per le quali la pena è rimasta invariata.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha fondato la conferma della pena sulla valutazione delle circostanze indicate dall'art. 133 (modalità del fatto, gravità del pericolo, precedenti), ritenendo congrua la pena iniziale anche dopo l'esclusione di una aggravante.
art. 69, ultimo comma, cod.pen.
Interpretazione applicata nel senso che la recidiva reiterata prevale sull'attenuante comune; ciò ha impedito al giudice di rinvio di ridurre la pena sulla base della sola attenuante generica.
Norma che prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per causa di inammissibilità dolosa o colposa; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000 per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio/di merito, dopo che la Cassazione ha escluso una aggravante, è tenuto a riconsiderare il trattamento sanzionatorio ma può confermare la pena già inflitta se adeguatamente motivato: è necessaria una esplicita rivalutazione delle residue aggravanti, delle attenuanti e dei criteri dell'art. 133 cod.pen.
- L'esclusione di una specifica aggravante non impone automaticamente una riduzione della pena quando permangono altre aggravanti significative (es. recidiva reiterata) o circostanze che mantengono la gravità del fatto.
- La recidiva reiterata (art. 99) e la regola dell'art. 69, ultimo comma, possono impedire che le attenuanti comuni prevalgano, limitando la possibilità di riduzione della pena a seguito di esclusione di altre aggravanti.
- In sede di legittimità la verifica della congruità della motivazione è limitata: se la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la conferma della pena in relazione ai criteri di legge, la Cassazione respinge i rilievi per manifesta infondatezza o inammissibilità.
- Un ricorso che si limiti a contestare la mancata riduzione della pena senza confrontarsi con la motivazione concreta del giudice di rinvio e senza considerare aggravanti ancora sussistenti rischia l'inammissibilità o il rigetto e l'addebito delle spese e delle sanzioni pecuniarie previste.
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