Cassazione Penale, Sentenza n. 09804/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'Appello di Torino denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 597, primo comma, cod. proc. pen.). Lamenta che la Corte non abbia riconosciuto la continuazione tra due gruppi di reati: quello già giudicato con sentenza irrevocabile (52 contestazioni, condanna del 12/03/2021 divenuta irrevocabile il 23/11/2021) e quello oggetto del presente procedimento (80 capi d'imputazione). Sostiene che i due gruppi, ciascuno già riconosciuto internamente come «continuazione», costituiscano insieme un unico disegno criminoso unitario ideato e realizzato dalla stessa compagine criminale, e che la Corte d'appello non abbia adeguatamente seguito il mandato di rinvio della Corte di Cassazione (annullamento con rinvio, sent. n. 23289/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, abbia invece esaminato in modo analitico la questione dell'unificazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., motivando la decisione con elementi concreti: assenza di una deliberazione unitaria preventiva comune a tutte le violazioni, rilevante distanza temporale (oltre un anno) tra i due insiemi di eventi, nonché la circostanza che alcuni reati successivi sono stati i primi realizzati nell'ambito di un'associazione costituitasi dall'ottobre 2019 (associazione che non esisteva al tempo dei reati anteriori). Pertanto la continuazione è stata esclusa; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore dello Stato. Il provvedimento di merito confermato prevedeva, riassuntivamente, pena pari a 4 anni 9 mesi e 13 giorni di reclusione e multa di euro 3.095,00 (pena rideterminata in sede distrettuale).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Perché sussista la continuazione è necessaria una deliberazione unitaria preventiva: l'agente deve essersi previamente rappresentato e aver unitariamente deliberato la serie di condotte criminali, almeno nelle loro linee essenziali. La continuità non si identifica con un generico "programma di vita" delinquenziale, che indica solo una propensione a delinquere e decisioni estemporanee.
art. 597, primo comma, cod. proc. pen.
È la norma richiamata dal ricorrente circa il vizio di motivazione e la corretta esecuzione del mandato di rinvio. La Corte ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'appello ha effettivamente esaminato e motivato la questione dell'unificazione in conformità al principio di diritto richiamato dalla Cassazione.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.) richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali; la semplice ripetizione di reati dello stesso tipo o la propensione a delinquere non bastano.
- Indicatori rilevanti per la continuazione: prossimità temporale delle condotte, identità o omogeneità del modus operandi, pianificazione preventiva documentabile, finalità comune e presenza di una struttura organizzativa predisposta prima dell'inizio della serie criminosa.
- Una significativa distanza temporale (es. oltre un anno) e il fatto che una parte dei reati sia stata commessa prima della costituzione dell'associazione o dell'adozione di un progetto criminoso indeboliscono fortemente l'ipotesi di continuazione.
- Quando esistono due gruppi di reati già riconosciuti internamente come continuativi in sentenze diverse, il giudice deve comunque verificare se sussista una deliberazione unitaria preventiva che colleghi entrambi i gruppi: il giudicato interno non determina automaticamente l'unificazione tra gruppi distinti.
- In sede di rinvio la Corte è tenuta a motivare compiutamente e specificamente sul punto indicato dalla Cassazione; tuttavia, se il giudice del rinvio fornisce una motivazione analitica e coerente, la Cassazione può dichiarare infondate ulteriori censure sulla mancata applicazione della continuazione.
- Per il difensore: per ottenere l'unificazione conviene documentare elementi concreti di programmazione (prove di coordinamento, comunicazioni, ruoli fissi, pianificazione temporale) e minimizzare la rilevanza di eventuali lacune temporali o differenze nelle modalità esecutive.
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