Cassazione Penale, Ordinanza n. 29434/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando quattro motivi: (1) ha censurato l'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di censure già esaminate in appello e priva di specifica critica alle rationes decidendi; (2) ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma il motivo è stato reputato generico e indeterminato, perché non indicava puntualmente gli elementi fattuali e giuridici a sostegno della censura; (3) ha contestato la ritenuta recidiva, doglianza considerata non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva valutato in concreto il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; (4) ha contestato il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, ma anche tale censura è stata ritenuta non deducibile in cassazione e manifestamente infondata, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha inoltre richiamato che le censure proposte non superavano il vaglio di specificità o investivano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente, perché non accompagnata da specifiche indicazioni idonee a consentire il controllo del giudice di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere i motivi con specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile o comunque non scrutinabile.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di colpa; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria, illogica o priva di sufficiente motivazione; è sufficiente una motivazione che giustifichi l'equivalenza come adeguata alla pena concreta.
Massime di principio
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: la mera riproposizione di censure già esaminate in appello, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata, non consente il vaglio di legittimità.
- La deduzione del vizio relativo alla particolare tenuità del fatto richiede l'indicazione precisa degli elementi fattuali e giuridici che rendono censurabile la decisione di merito; censure generiche o assertive sono inammissibili.
- La recidiva va apprezzata in concreto, non in base alla sola gravità del fatto o al tempo trascorso, ma verificando se i precedenti penali rivelino una persistente inclinazione al delitto e abbiano inciso sulla commissione del nuovo reato.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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