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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43190/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere. Il difensore ha contestato che gli incontri con Adriano Di Pasquale fossero occasionali e comunque privi di prova sul contenuto dei colloqui; ha richiamato l'incensuratezza del ricorrente, la sua spontanea costituzione e le dichiarazioni rese agli inquirenti (compresa la collaborazione accusatoria), nonché le autorizzazioni a recarsi al Serd, sostenendo che eventuali violazioni sarebbero di lieve entità e non idonee a smentire la precedente valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui le autorizzazioni concesse avevano favorito gli incontri, ma che gli stessi erano stati ricercati e strumentalizzati per ripristinare rapporti con un coindagato principale nel narcotraffico, in violazione del divieto di comunicazione con pregiudicati e coindagati. Le violazioni sono state considerate non di lieve entità e sintomatiche di una disinvolta inosservanza delle prescrizioni, giustificando l'aggravamento della misura. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui in cassazione non è possibile una rivalutazione dei fatti se non sono denunciati specifici profili di illegittimità o manifesta illogicità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rito di impugnazione davanti al Tribunale competente per le misure cautelari, richiamata come base procedurale dell'intervento del Tribunale di Milano.

  • art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    la locuzione "fatto di lieve entità"

    Il concetto delimita le violazioni degli arresti domiciliari di modesto rilievo che non sono idonee a smentire la precedente valutazione di adeguatezza della misura; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate non rientrassero in tale nozione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Indica il tipo di reato contestato (illecita importazione/distribuzione di sostanze stupefacenti), rilevante per la valutazione del pericolo di reiterazione e della gravità delle condotte contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso, richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sull'esecuzione degli adempimenti di cancelleria in seguito alla decisione, richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sentenza.

  • Giurisprudenza richiamata dalla Corte (es. Sez. 5 n. 3175/2018; Sez. 4 n. 13348/2018; Sez. 2 n. 31553/2017)

    Precisa i criteri di interpretazione della nozione di "fatto di lieve entità" e i limiti del sindacato in sede di cassazione sulle valutazioni di fatto e sulle motivazioni logiche del giudice di merito.

Massime di principio

  • La semplice presenza o il breve incontro con un coindagato possono giustificare l'aggravamento della misura cautelare se risultano ricercati o strumentalizzati per ripristinare rapporti criminali vietati dalla prescrizione.
  • Le autorizzazioni a spostarsi concesse dall'autorità non eliminano automaticamente la responsabilità per violazioni delle prescrizioni; l'uso di tali autorizzazioni per incontrare soggetti vietati aggravano il profilo cautelare.
  • Il criterio del "fatto di lieve entità" rileva solo per violazioni modeste non idonee a smentire l'adeguatezza della misura; la gravità, la reiterazione o la strumentalità della condotta possono escludere questa qualificazione.
  • In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti: il ricorso è ricevibile solo per violazioni di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione delle prove.
  • Pregressi elementi favorevoli (incensuratezza, spontanea costituzione, collaborazioni) hanno portata attenuante ma possono essere superati dalla comprovata violazione delle prescrizioni che evidenzia rischio di reiterazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, comprese spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo esoneri motivati.

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