Cassazione Civile, Ordinanza n. 16234/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Un creditore procedente aveva avviato un pignoramento presso terzi sui compensi e sulle somme dovute da una società a un proprio amministratore-debitore. Poiché il terzo non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il giudice dell'esecuzione aveva fissato una nuova udienza e poi aveva assegnato il credito ritenendolo "non contestato" ex art. 548 c.p.c., fino a concorrenza dell'importo indicato. La società terzo pignorato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il credito non esistesse e che l'ordinanza di assegnazione fosse illegittima. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo che l'atto di pignoramento fosse troppo generico per consentire l'identificazione del credito e che, in tale situazione, non potesse operare la ficta confessio dell'art. 548 c.p.c.; aveva quindi ritenuto che il vizio fosse proprio dell'ordinanza di assegnazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 548 c.p.c., sostenendo che, dopo la riforma, l'inerzia del terzo equivale comunque a riconoscimento del debito e che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. sarebbe proponibile solo se il terzo dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il tribunale non aveva ammesso l'opposizione del terzo per contestare il credito solo sulla base dell'inerzia, ma aveva ritenuto che l'ordinanza fosse viziata in sé per erronea applicazione dell'art. 548 c.p.c., poiché il credito pignorato era stato indicato in modo generico e quindi non era operante il meccanismo della ficta confessio. La Corte ha chiarito che, quando l'opposizione riguarda un vizio proprio dell'ordinanza di assegnazione, è esperibile anche al di fuori dei presupposti speciali previsti dall'art. 548 c.p.c. per le contestazioni sul credito non contestato; ha quindi confermato la legittimità dell'opposizione accolta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l'atto di pignoramento presso terzi; il credito può essere indicato anche in modo generale, ma la genericità può incidere sulla successiva applicazione del meccanismo di non contestazione.
Regola la dichiarazione del terzo pignorato; la sua omissione ha rilievo nel procedimento esecutivo presso terzi.
Se il terzo non rende la dichiarazione e l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito, il credito si considera non contestato e può essere assegnato; i presupposti speciali di ammissibilità dell'opposizione valgono solo per le contestazioni che investono il credito così formato, non per i vizi propri del provvedimento.
Se l'allegazione del creditore non consente di identificare il credito pignorato, il giudice procede all'accertamento endoesecutivo nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
Regola l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile anche per far valere vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, non solo nei casi di mancata conoscenza del processo esecutivo previsti dall'art. 548 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, l'inerzia del terzo produce l'effetto della non contestazione del credito solo se l'atto di pignoramento descrive il credito in modo tale da consentirne l'identificazione; in caso di descrizione meramente generica non opera automaticamente la ficta confessio dell'art. 548 c.p.c.
- Quando l'ordinanza di assegnazione è impugnata per un vizio proprio del provvedimento, e non per contestare il credito reso non contestato, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. resta ammissibile anche fuori dalle condizioni speciali previste dall'art. 548 c.p.c.
- I presupposti di ammissibilità collegati alla mancata conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore riguardano la specifica ipotesi di contestazione del credito derivante dalla ficta confessio, non ogni opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione.
- Se il creditore allega un credito non sufficientemente identificabile, il giudice dell'esecuzione deve seguire il diverso schema dell'accertamento endoesecutivo previsto dall'art. 549 c.p.c., non quello dell'assegnazione automatica per non contestazione.
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