Cassazione Penale, Sentenza n. 42472/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e plurimi delitti di detenzione a fini di spaccio. Il ricorrente, per mezzo del difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sostenendo di essere al più un acquirente occasionale o di avere consegnato modeste quantità di cocaina) e alla sussistenza delle esigenze cautelari (sottolineando la distanza temporale dei fatti, risalenti al 2019, e l'assenza di pericolo attuale di reiterazione). In sede di memoria il difensore ha anche evidenziato presunta contraddittorietà nella qualificazione del ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari sia limitato alla ricerca di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non consenta la riconsiderazione delle valutazioni di fatto già svolte dal giudice di merito. Il Tribunale aveva adeguatamente ricostruito, anche mediante intercettazioni e riscontri investigativi, il ruolo di "uomo di fiducia" di Amato all'interno dell'associazione capeggiata dai Galiano e la sua partecipazione alla distribuzione di sostanze stupefacenti. Quanto alle esigenze cautelari, essendo contestato il delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90, opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; tale presunzione non è stata vinta dalla difesa. Conseguentemente la misura è stata ritenuta fondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della "Cassa delle Ammende" ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; atti trasmessi per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
Disciplina la pronuncia delle ordinanze in materia di misure cautelari personali e procedure connesse; richiamata quale norma procedurale che ha regolato il provvedimento del Tribunale
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede l'aggravante per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; il titolo cautelare relativo ha determinato l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la gravità degli indizi di colpevolezza; la Cassazione può sindacare la sua applicazione solo in caso di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la "doppia" presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti previsti da specifiche norme (tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/90); in presenza di tale presunzione l'onere grava sulla difesa di dimostrare la rescissione dei legami con l'organizzazione per vincerla
Consente la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle Ammende per il ricorrente responsabile della causa di inammissibilità; applicata per l'importo di euro 3.000,00
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti di trasmissione alla cancelleria; richiamata per gli atti conseguenti alla pronuncia
Massime di principio
- In Cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: si verifica la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non la riconsiderazione ex novo delle risultanze probatorie.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono prova tecnica-fattuale rimessa al giudice di merito; sono sindacabili in sede di legittimità solo se la loro ricostruzione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90 opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: la difesa deve fornire elementi idonei a dimostrare la rescissione dei legami con l'organizzazione per superare la presunzione e ottenere la revoca o attenuazione della misura.
- La distanza temporale dei fatti rispetto all'adozione della misura non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari: occorre valutare la prognosi di reiterazione sulla base della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale; con reati per i quali opera la presunzione (art. 275, comma 3) l'onere di prova spetta alla difesa.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi analoghi è utile produrre elementi concreti che attestino la cessazione dei rapporti con il sodalizio (es. dichiarazioni, cambiamenti di vita, vincoli lavorativi o trattamenti), nonché mettere in dubbio la congruità e la logica delle inferenze tratte dai dati intercettati.
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