Cassazione Penale, Ordinanza n. 24607/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il rigetto, da parte del primo giudice, della sua istanza di ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168-bis e 464-bis cod. pen., ma la censura riproduceva sostanzialmente questioni già sollevate in appello e già disattese dal giudice territoriale. La doglianza contestava dunque la valutazione di merito sulla prognosi negativa circa l'idoneità del percorso trattamentale e la possibilità di rieducazione e reinserimento sociale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e motivate in appello e ha richiamato il principio per cui l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è rimessa al giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non ravvisate nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne; l'ammissione dipende da un giudizio prognostico del giudice di merito
norma richiamata quale base procedurale dell'istanza di messa alla prova; la censura investiva il rigetto dell'ammissione
criterio di valutazione da cui desumere gli indicatori relativi alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato ai fini della prognosi sulla futura astensione dal reato
Massime di principio
- L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova non costituisce un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla prognosi di rieducazione e reinserimento sociale.
- La prognosi negativa formulata dal giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla decisione di rigetto della messa alla prova riguarda la correttezza giuridica e la tenuta motivazionale della prognosi, non una nuova valutazione del merito sulle chances di risocializzazione dell'imputato.
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