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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28238/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità dei motivi originari impedisce di esaminare i motivi nuovi e le memorie sopravvenute.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che lo aveva condannato per una rapina, lamentando: 1) l'eccessività della pena, assumendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato il suo stato di ubriachezza al momento del fatto e non avessero riconosciuto la diminuente/attenuante della lieve entità della rapina; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1, c.p.; 3) ulteriori censure sulla circostanza aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p. e, nella seconda censura del terzo motivo, sull'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La Corte ha rilevato che i primi motivi e le doglianze sulle aggravanti non erano stati previamente dedotti come motivi di appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, c.p.p.; quanto alla lieve entità/attenuante patrimoniale, ha ritenuto la censura manifestamente infondata, perché la valutazione complessiva del pregiudizio nel delitto di rapina deve tener conto non solo del valore della cosa sottratta, ma anche delle conseguenze della violenza o minaccia sulla persona offesa, e nel caso concreto la corte territoriale aveva escluso l'attenuante valorizzando modalità, reiterazione dei fatti e pluralità dei reati contestati contestualmente.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità del ricorso

    Le censure di legittimità non possono riguardare questioni non previamente dedotte in appello; la mancata devoluzione al giudice di secondo grado preclude il motivo in cassazione.

  • art. 61, comma 1, n. 1, c.p.

    Richiamato come aggravante oggetto di censura, ma le doglianze non erano proponibili in cassazione perché non dedotte in appello.

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    Richiamato come aggravante oggetto di censura, ma la doglianza è stata dichiarata non consentita in sede di legittimità per difetto di previa deduzione in appello.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio complessivamente lievissimo; nel delitto di rapina occorre considerare anche le conseguenze della violenza o minaccia sulla persona offesa, non solo il valore del bene sottratto.

  • art. 640?

Massime di principio

  • In cassazione non sono scrutinabili censure che non siano state previamente dedotte come motivi di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove.
  • L'omessa applicazione d'ufficio di una circostanza attenuante non integra, di per sé, motivo di ricorso per violazione di legge o vizio di motivazione se l'imputato non abbia chiesto in appello l'esercizio del potere officioso del giudice indicando specifici dati di fatto a sostegno.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità postula un pregiudizio complessivo lievissimo e, nel delitto di rapina, la valutazione non può limitarsi al valore economico della res sottratta, dovendo considerare anche gli effetti della violenza o minaccia sulla persona offesa.
  • Nel delitto di rapina, la natura plurioffensiva del reato impedisce di riconoscere automaticamente la speciale tenuità del danno in ragione del solo modesto valore del bene sottratto.
  • Se i motivi originari del ricorso per cassazione sono inammissibili, tale vizio si estende ai motivi nuovi e alle memorie sopravvenute, che non possono sanare l'inammissibilità iniziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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