Cassazione Penale, Sentenza n. 11637/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La questione sottoposta riguardava la competenza territoriale per reati fiscali e connessi (associazione per delinquere transnazionale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili), aggravati ex art. 61-bis c.p. La difesa ha dedotto che i reati piu' gravi sono quelli previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000 e che, trattandosi di reati di pari gravità, la competenza territoriale deve essere individuata in base al luogo di commissione del primo reato (art. 16 c.p.p.), indicando Roma come luogo di emissione della prima fattura rilevante (fattura del 17/02/2015 emessa da societa' con sede legale a Roma). Il Pubblico Ministero e il Tribunale di Milano hanno invece sostenuto che non sia possibile individuare un luogo effettivo di commissione per societa' cartiere prive di struttura, e che sia applicabile il criterio del luogo di accertamento dei reati ex art. 18 d.lgs. n. 74/2000 (con centro delle indagini e prima iscrizione della notizia di reato nella circoscrizione di Milano/Gorgonzola). Il Tribunale di Milano ha ritenuto la questione seria e ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Principali punti decisivi: 1) la competenza per territorio nei reati connessi si determina con riferimento alla contestazione formulata dal Pubblico Ministero e applicando l'art. 16 c.p.p.; 2) quando il reato piu' grave (o, in caso di pari gravita', il primo reato) e' uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, i criteri posti dall'art. 18 del medesimo d.lgs. vanno applicati, per ciascun reato, anche in presenza di reati connessi; 3) l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 unifica le condotte di emissione/rilascio di piu' fatture relative al medesimo periodo di imposta attribuibili alla stessa persona fisica anche se emesse con nomi societari diversi; 4) ove le indicazioni del capo di imputazione non risultino macroscopicamente errate, esse vincolano ai fini della determinazione della competenza; 5) applicando l'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 (criterio del luogo di emissione e, per fattispecie plurime in diversi circondari, giudice dell'ufficio PM che per primo ha iscritto la notizia di reato), per i reati di emissione di fatture inesistenti commessi nel 2015 e per quelli del 2019 la Procura di Milano risulta essere l'ufficio che per primo ha iscritto la notizia di reato; pertanto il giudice competente e' il Tribunale di Milano. La Corte non ha risolto definitivamente la questione della incidenza della modifica della cornice edittale intervenuta con il d.l. n. 124/2019 sul criterio di gravita' ai fini della competenza, ritenendola non necessaria per la decisione sulla competenza nel caso concreto.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice del merito; la Corte ritiene ammissibile la rimessione posta dal Tribunale di Milano perché l'ordinanza motivava compiutamente la 'serietà' della questione e ricostruiva i fatti rilevanti
Regola la determinazione della competenza per territorio nei procedimenti connessi (giudice competente per il reato piu' grave e, in caso di pari gravita', per il primo reato). La Corte afferma che, per reati connessi, bisogna prima individuare il reato piu' grave o il primo reato e poi applicare ai singoli reati i criteri specifici previsti dalla normativa speciale
Fissa criteri specifici per la competenza territoriale nei delitti tributari: richiede l'applicazione dei criteri dell'art. 8 c.p.p. o, in subordine, del luogo di accertamento; la Corte stabilisce che le disposizioni dei commi 2 e 3 sono applicabili anche nel caso di reati connessi e vadano riferite, se possibile, a ciascun singolo reato
Tipicizza l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, al comma 2, prevede l'unificazione in un unico reato delle emissioni multiple nel medesimo periodo di imposta. La Corte interpreta questa unificazione come riferibile a tutte le condotte attribuibili alla stessa persona fisica anche se attuate usando piu' nomi societari
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi; la Corte considera i reati previsti dagli artt. 2 e 8, dopo la riforma del 2019, come i piu' gravi ai fini della determinazione della competenza
Norma sull'associazione per delinquere; richiamata tra le fattispecie contestate al fine di definire il quadro complessivo dei reati connessi
Aggravante applicata ai reati contestati; rilevante nel computo della gravita' delle fattispecie ai fini dell'art. 16 c.p.p.
Criterio generale di determinazione della competenza territoriale (luogo di commissione), richiamato dall'art. 18 d.lgs. 74/2000 come riferimento primario
Richiamato nella discussione sulla determinazione della pena rilevante ai fini del criterio di gravita' (se rileva la pena al momento della commissione o al momento dell'esercizio dell'azione penale); la Corte ha ritenuto non necessario risolvere il profilo per decidere la competenza
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati connessi la competenza territoriale si determina applicando l'art. 16 c.p.p.: individuare prima il reato piu' grave (o, in caso di pari gravita', il primo reato) e poi applicare ai singoli reati i criteri specifici previsti dalla legge
- Per i reati tributari del d.lgs. n. 74/2000 le regole dell'art. 18 (incluso il criterio del luogo di accertamento e la regola per piu' emissioni in diversi circondari) sono applicabili anche quando i reati sono connessi ad altri reati: vanno riferite, ove possibile, al singolo fatto
- L'unificazione prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 opera rispetto a tutte le emissioni di fatture o documenti per operazioni inesistenti relative allo stesso periodo d'imposta attribuibili alla stessa persona fisica, anche se emesse con nomi societari diversi
- Le indicazioni del capo di imputazione sul luogo di commissione vincolano ai fini della competenza salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili; non e' sufficiente dimostrare che le societa' sono 'cartiere' per ritenere automaticamente errata l'indicazione territoriale
- Quando le fatture mendaci sono state emesse in luoghi ricadenti in circondari diversi, il criterio operativo (art. 18, comma 3) indica come competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, evitando incertezze di giurisdizione
- Questione di quale pena rilevi ai fini della gravita' (pena vigente al momento della commissione o al momento dell'esercizio dell'azione penale) e l'effetto delle modifiche normative possono influire sull'individuazione del reato piu' grave, ma non incidono sulla regola di applicare i criteri specifici per ciascun reato quando si determine la competenza
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