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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17392/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente ripetitivi e generici, perché riproducevano pedissequamente i motivi già sottoposti al giudice di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata. In particolare, il ricorso contestava la valutazione del suo ruolo nel fatto e la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p., ma la Corte rileva che la sua presenza minacciosa aveva comunque contribuito alla desistenza della persona offesa e al compimento dello spossessamento, sicché la valutazione di merito sul mancato riconoscimento del concorso anomalo/diminuzione di pena è stata ritenuta non manifestamente illogica e non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'apparenza dei motivi per difetto di specificità ex art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Ha inoltre affermato che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 114 c.p. atteneva a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e critici; la mera riproposizione dei motivi di appello non soddisfa l'onere di specificità.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.

    La mancata applicazione della diminuente/attenuazione relativa al concorso nel reato è valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile solo se affetta da manifesta illogicità o vizi rilevanti in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere autonomo, specifico e argomentato rispetto alla sentenza impugnata: la mera trascrizione o riproposizione dei motivi di appello integra un motivo solo apparente e non supera il vaglio di ammissibilità.
  • In presenza di c.d. doppia conforme, la riproduzione pedissequa delle doglianze già esaminate nei gradi di merito non vale come critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione sul ruolo del concorrente nel fatto e sull'applicazione o meno di attenuanti o diminuzioni di pena riservate al giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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