Cassazione Civile, Ordinanza n. 24354/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero, quale coobbligato, dell'imposta di registro dovuta per un trasferimento immobiliare, oltre sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato dichiarato improcedibile per mancata previa istanza di reclamo/mediazione; in appello la decisione era stata riformata con annullamento dell'atto e condanna dell'Ufficio alle spese. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. 55/2014, 2233, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la Corte tributaria di secondo grado aveva liquidato le spese del doppio grado in misura inferiore ai parametri ministeriali. In particolare, sostenendo che il valore della controversia fosse di euro 12.599,05, il ricorrente deduceva che, applicando lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, avrebbero dovuto essere liquidati i valori medi indicati dal decreto, o quanto meno i minimi tariffari, e comunque anche gli accessori di legge e le spese esenti avrebbero dovuto essere riconosciuti; inoltre osservava che erano dovute tutte e quattro le fasi del giudizio, pur in assenza di istruttoria e di scritti conclusionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui, dopo le modifiche introdotte dal d.m. 37/2018 agli artt. 4, comma 1, e 12 del d.m. 55/2014, il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi tabellari nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente. Ha inoltre richiamato il principio per cui tale inderogabilità dei parametri minimi opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sub iudice, salvo il limite della definitività della statuizione sulle spese. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito ex art. 385, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese di tutti i gradi di giudizio. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore della controparte delle spese del primo grado, dell'appello e della cassazione, liquidandole nei rispettivi importi indicati in dispositivo, oltre spese generali, accessori di legge e distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Norme richiamate
I parametri tabellari per la liquidazione dei compensi non possono essere ridotti oltre il 50% dei valori medi; il giudice deve rispettare il limite di diminuzione introdotto dalla riforma del 2018.
Richiamato insieme all'art. 4 per affermare il limite massimo di riduzione dei valori medi tabellari.
La liquidazione del compenso del difensore deve avvenire nel rispetto dei criteri legali e parametrici applicabili.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata adeguata liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice non può ridurre i valori medi delle tabelle ministeriali oltre il limite del 50%, salvo i casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile.
- Il limite alla riduzione dei parametri forensi introdotto dal d.m. 37/2018 si applica anche alle liquidazioni ancora sub iudice, indipendentemente dal fatto che la controversia sia stata iniziata sotto la previgente formulazione del d.m. 55/2014, purché la statuizione sulle spese non sia ormai definitiva.
- Quando la censura riguarda soltanto la corretta applicazione dei parametri legali di liquidazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente alla nuova quantificazione delle spese nel merito.
- La liquidazione delle spese deve tener conto del valore della causa, dello scaglione tariffario pertinente e della struttura effettiva dell'attività difensiva; tuttavia la mancanza di istruttoria o di note conclusive non esclude di per sé il diritto alla remunerazione delle fasi previste dal decreto, se queste risultano effettivamente maturate secondo la disciplina applicabile.
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